Corte costituzionale
Sentenza n. 192/1994
Corte cost., sent. 19 maggio 1994, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/1994
- Data di deposito
- 19 maggio 1994
- Data di decisione
- 11 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:192
Norme oggetto del giudizio
- comma 1, unico, legge della Regione Puglia del 21 dicembre 1993
- comma 2, unico, legge della Regione Puglia del 21 dicembre 1993
- comma 4, unico, legge della Regione Puglia del 21 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20603
Posto che, secondo quanto gia' chiarito dalla Corte, la competenza delle regioni in materia di 'status' giuridico del personale delle u.s.l. e di requisiti fissati dalla normativa statale (l. n. 207 del 1985) per il suo inquadramento diretto in ruolo, e' circoscritta ad una potesta' legislativa di attuazione, non puo' dirsi - come sostenuto dal ricorrente - che l'articolo unico della l. reg. Puglia, riappr. il 21 dicembre 1993, il quale individua il personale dei servizi psichiatrici cui applicare il beneficio della immissione diretta nei ruoli nominativi regionali, superi i limiti di tale potesta' consentendo, nella sua formulazione, in difformita' da quanto previsto dall'art. 1, l. statale n. 207 del 1985, di ricomprendere tra di esso i soggetti con rapporto convenzionato, per i quali e' richiesta una anzianita' di servizio maggiore (v. art. 3, l. n. 207 del 1985, cit.). La riproduzione, da parte della legge regionale, dei requisiti essenziali ('status' giuridico e anzianita' di servizio) menzionati dalla predetta norma statale ed il rinvio generale ad essa per quanto altro non previsto, sono infatti elementi sufficienti da escludere, in base agli ordinari canoni ermeneutici, la asserita difformita'. Tantomeno rileva che sia consentita l'immissione di figure professionali (ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato) non piu' presenti nominalmente, - per effetto dell'art. 40, d.P.R. n. 384 del 1990 - nell'ordinamento statale, essendo la normativa regionale in esame emanata ad integrazione della precedente l. n. 34 del 1990, concernente, a sua volta, in attuazione della medesima l. n. 207 del 1985, personale in servizio in anni passati. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, Cost., dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, l. reg. Puglia riappr. il 21 dicembre 1993). - Su altra norma di legge della Regione Puglia in materia, riconosciuta illegittima per difformita' - in quel caso sussistente - dalla legge statale n. 207 del 1985, v. S. n. 342/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72", sollevate, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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