Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1994
Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1994
- Data di deposito
- 3 febbraio 1994
- Data di decisione
- 24 gennaio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 9, decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990
- legge n. 165 del 26 giugno 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20273
La disposizione - innovativa della normativa precedente - dell'art. 5, nono comma, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con modificazioni in legge 26 giugno 1990, n. 165) in forza della quale, in caso di provvisoria iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte sul reddito e sul valore aggiunto, i contribuenti ai quali l'avviso di accertamento - pur se per imposte relative ad anni precedenti al 1990 (nella specie I.R.PE.F. e I.LO.R. per il 1984) - sia stato notificato dopo il 1 maggio 1990, sono tenuti anche al pagamento degli interessi, non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost.. La denunciata disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti ai quali - la notifica dell'avviso di accertamento essendo avvenuta, per imposte relative agli stessi anni, per il minor tempo in cui le relative procedure sono state espletate, prima della data anzidetta - la norma in questione non si applica, non puo' dirsi ingiustificata, non sussistendo la omogenita' di situazioni presupposta dal giudice rimettente, quanto meno perche' l'amministrazione finanziaria, nel secondo caso, ha potuto ottenere, piu' rapidamente che nel primo, la realizzazione della propria pretesa. Mentre va considerato che, per quanto riguarda specificamente la materia tributaria, i due distinti momenti - della genesi e della riscossione dell'imposta - sono soggetti ciascuno, per la loro natura, alla disciplina vigente al tempo del loro attualizzarsi, e che, in generale - come la Corte ha piu' volte affermato - il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato, non contrasta con il principio di eguaglianza, poiche' il trascorrere del tempo costituisce gia' di per se un elemento differenziatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma nono, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, conv. con modif. in legge 26 giugno 1990, n. 165). - Sul trascorrere del tempo come "elemento di per se differenziatore", v., fra le altre, S. nn. 322/1987, 159/1987 e 284/1984. red.: A.P. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 5, nono comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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