Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1994

Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1994
Data di deposito
3 febbraio 1994
Data di decisione
24 gennaio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:16

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20322

In caso di indagini suppletive compiute dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e' da escludere che, per dar modo all'imputato di vagliare anche alla stregua di esse gli elementi a suo carico, di apprestare eventuali controprove e di effettuare scelte consapevoli in ordine ai riti differenziati richiedibili all'udienza preliminare, sia necessario - come richiesto dal giudice 'a quo' - stabilire un termine per la trasmissione e il deposito dei relativi atti. Infatti, a parte le contraddizioni e le anomalie che lo "spazio vuoto", che con l'introduzione del termine verrebbe a crearsi, comporterebbe per il sistema delle norme positive, e in particolare per la continuita' che queste hanno voluto assicurare alle indagini, esistono nell'ordinamento, nell'ipotesi in questione, idonei strumenti di tutela dell'imputato, da individuarsi, in base agli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 131 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, e ai principi affermati nella sentenza n. 203 del 1992 riguardo al dibattimento, sia nell'obbligo del pubblico ministero di depositare immediatamente gli atti di indagine di cui si tratta, nella cancelleria del giudice, sia nel potere del giudice, ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, di regolare le modalita' di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole fattispecie, si' da contemperare l'esigenza di celerita' con la ineludibile effettivita' del contraddittorio. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa avanzata per la mancata previsione del reclamato termine. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 419, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. n. 203/1992, gia' citata nel testo. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze