Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1994

Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 77 del 12 febbraio 1955

Parametri

Massime

Massima n. 20575

Il sistema dei protesti cambiari, cosi' come risulta dalla l. n. 77 del 1955 e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede, oltre alla necessita' di idonee motivazioni nell' 'iter' procedurale di ogni provvedimento, varie ipotesi in ordine alla non pubblicazione dei protesti stessi (in quanto superati, illegittimi, od erronei: art. 3, l. n. 77 del 1955), alla contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o alle successive rettifiche (art. 1, l. n. 77 del 1955 cit.) ed inoltre, conformemente alla consolidata interpretaizone della legge predetta, riconosce il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare - ex art. 700, c.p.c. - della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinarne, nel successivo giudizio di merito, la definitiva cancellazione dal relativo elenco. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice 'a quo', il quale denunzia, in relazione all'obbligo delle Camere di commercio - sancito dall'art. 1 della medesima l. n. 77 del 1955 - di pubblicare 'tutti' i protesti nel bollettino ufficiale, la ingiustificata parificazione tra le situazioni giuridiche del debitore inadempiente per causa a lui non imputabile e del debitore invece colpevole dell'inadempienza - con lesione dell'esigenza di tutelare il buon nome e l'onorabilita' della persona - deve invece ritenersi che il predetto sistema realizzi il trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli ed attui, altresi', un razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza dell'omesso pagamento, ai fini della speditezza ed efficacia del traffico economico e commerciale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 12 febbraio 1955, n. 77). - Costante, nella giurisprudenza costituzionale in tema di protesti, l'orientamento che ricerca un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore incolpevole protestato e l'esigenza della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito. V., in proposito, S. nn. 208/1988, 317/1990 e O. n. 14/1993. Per altre questioni sollevate in materia, v. anche la pronuncia di manifesta inammissibilita' in O. n. 183/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze