Corte costituzionale
Sentenza n. 151/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 77 del 12 febbraio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 20575
Il sistema dei protesti cambiari, cosi' come risulta dalla l. n. 77 del 1955 e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede, oltre alla necessita' di idonee motivazioni nell' 'iter' procedurale di ogni provvedimento, varie ipotesi in ordine alla non pubblicazione dei protesti stessi (in quanto superati, illegittimi, od erronei: art. 3, l. n. 77 del 1955), alla contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o alle successive rettifiche (art. 1, l. n. 77 del 1955 cit.) ed inoltre, conformemente alla consolidata interpretaizone della legge predetta, riconosce il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare - ex art. 700, c.p.c. - della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinarne, nel successivo giudizio di merito, la definitiva cancellazione dal relativo elenco. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice 'a quo', il quale denunzia, in relazione all'obbligo delle Camere di commercio - sancito dall'art. 1 della medesima l. n. 77 del 1955 - di pubblicare 'tutti' i protesti nel bollettino ufficiale, la ingiustificata parificazione tra le situazioni giuridiche del debitore inadempiente per causa a lui non imputabile e del debitore invece colpevole dell'inadempienza - con lesione dell'esigenza di tutelare il buon nome e l'onorabilita' della persona - deve invece ritenersi che il predetto sistema realizzi il trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli ed attui, altresi', un razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza dell'omesso pagamento, ai fini della speditezza ed efficacia del traffico economico e commerciale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 12 febbraio 1955, n. 77). - Costante, nella giurisprudenza costituzionale in tema di protesti, l'orientamento che ricerca un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore incolpevole protestato e l'esigenza della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito. V., in proposito, S. nn. 208/1988, 317/1990 e O. n. 14/1993. Per altre questioni sollevate in materia, v. anche la pronuncia di manifesta inammissibilita' in O. n. 183/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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