Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1994
Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1994
- Data di deposito
- 3 febbraio 1994
- Data di decisione
- 25 gennaio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 giugno 1969
Parametri
Massime
Massima n. 20310
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19,secondo comma,della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale INPS per i commercianti,in caso di cumulo con la pensione di riversibilita' a carico dello Stato, trattandosi di caso del tutto analogo ad altri precedenti - e, quindi, non discriminabile rispetto ad essi - nei quali la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' del divieto di integrazione della detta pensione, allorche', per effetto di cumulo con altra, venga superato il minimo garantito, attenendosi al principio per cui la titolarita' di piu' trattamenti pensionistici integrati al minimo e' consentita fino alla data di entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, mentre successivamente opera il principio dell'integrabilita' di un'unica pensione con cristallizzazione del trattamento non piu' integrato. - Cfr. S. nn. 102/1982, 184/1988, 1086/1988, 179/1989, 250/1989, 504/1989, 114/1992, 164/1992, 257/1992. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di riversibilità a carico dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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