Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, ultimo co., legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 20, comma 1, lett. c), legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 20532
Gli artt. 20, primo comma, lett. c) e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono, per la lottizzazione abusiva negoziale - a differenza di quanto stabilito per la esecuzione di opere senza concessione di cui alla lett. b) dell'art. 20 - che il rilascio di successiva autorizzazione, nella constatata conformita' della lottizzazione alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale, non si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza. Non e' dato disconoscere, infatti, che la lottizzazione abusiva sia una forma di intervento sul territorio ben piu' incisiva, per ampiezza e vastita', di quanto non sia la costruzione realizzata in difformita' o in assenza di concessione, con compromissione molto piu' grave, nel primo caso, della programmazione edificatoria, sicche' si comprende che il legislatore, il quale - come piu' volte affermato dalla Corte - gode di ampia discrezionalita' nello stabilire comportamenti costituenti reato e nel fissare le rispettive sanzioni, abbia voluto riservare alle due fattispecie un diverso trattamento anche in ordine alle cause di estinzione del reato. Va peraltro considerato che per attuare, a tali effetti, una loro equiparazione - come prospettato dal giudice 'a quo' - dato che il rilascio della concessione in sanatoria per la costruzione abusiva opera nell'ambito di uno schema procedimentale delineato, nell'art. 13 della stessa legge n. 47 del 1985, con previsione di interventi, adempimenti e termini specificamente modellati su di essa, e del quale quindi e' impossibile una mera trasposizione all'ipotesi della lottizzazione abusiva - occorrerebbero soluzioni normative implicanti scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 20, primo comma, lett. c), e 22, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, primo comma, lettera c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mantova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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