Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1994
Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1994
- Data di deposito
- 3 febbraio 1994
- Data di decisione
- 24 gennaio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 165, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 20206
Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identita' personale, di cui il nome - enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 Cost. - rappresenta il primo e piu' immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e identificativo della persona umana nella sua vita di relazione. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20207
Posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome gia' attribuito ad un soggetto non e' quello spettantegli per legge in base allo 'status familiae', l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile e' soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non puo' condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identita' personale, tutelata dall'art. 2 Cost.; tanto piu' che, nel caso in cui la rettifica riguardi persona in eta' avanzata con discendenti, la negazione dell'interesse individuale finirebbe col pregiudicare lo stesso interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone. Pertanto, l'art. 165 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 2 Cost. - nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identita' personale. - Sul diritto all'identita' personale, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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