Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1994
Corte cost., sent. 7 aprile 1994, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1994
- Data di deposito
- 7 aprile 1994
- Data di decisione
- 24 marzo 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge della Regione Lombardia n. 7 del 6 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20512
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' da respingere l'eccezione di inammissibilita' dedotta sotto il profilo del difetto di motivazione da parte del giudice 'a quo' sul punto della non manifesta infondatezza della questione, quando dall'ordinanza di rimessione e' dato individuare nei suoi esatti termini la questione e gli argomenti che la sorreggono, consentendo alla Corte di compiere il sindacato sulla norma oggetto dell'incidente di costituzionalita'. (Rigetto di eccezione di inammissibilita' dedotta dalla Regione Lombardia nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, promosso nei confronti della disposizione dell'art. 20 della legge della stessa Regione n. 7 del 1990, concernente i limiti del convenzionamento, agli effetti della corresponsione delle rette di degenza, tra UU.SS.LL. e case di cura private). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20513
Conformemente ai principi delle autonomie regionali spetta essenzialmente alle regioni, in relazione ai fabbisogni effettivi e nel rispetto degli indirizzi di rigore imposti dalle leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, di determinare i limiti del convenzionamento tra le UU.SS.LL. e le case di cura private, dovendosi riconoscere alle stesse regioni lo spazio di discrezionalita' necessario ad adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali. Pertanto, a fronte dello schema di convenzione-tipo delle UU.SS.LL. con le case di cura private di cui al decreto Ministro della sanita' 22 luglio 1983, nel quale si fa menzione, quale dato meramente indicativo e generico, di "raggruppamenti" di specialita' ai fini del computo dei posti letto convenzionati e quindi dei limiti per il rimborso delle rette di degenza, non e' invasiva della competenza statale nel settore la norma regionale che, nel disciplinare la corresponsione delle rette di degenza alle case di cura convenzionate, prevede il limite di rispetto del numero dei posti letto convenzionati per singole specialita', anziche' (come previsto, quale aspetto meramente organizzativo, nella convenzione-tipo) per raggruppamenti di specialita', con riduzione della meta' delle rette di degenza in caso di superamento di detto limite. Tale ultima disposizione regionale, che consente, nell'assolvimento dei compiti connessi alle responsabilita' cui le regioni sono state chiamate, il superamento delle degenze, sia pure limitando il rimborso al 50 per cento di quelle eccedenti, il numero dei posti letto convenzionati per specialita', e' oltretutto piu' favorevole per le case di cura, giacche' nella convenzione-tipo e' previsto l'impegno delle case di cura di non accettare pazienti in soprannumero rispetto al numero dei postiletto riferiti ai singoli raggruppamenti. (Non fondatezza in riferimento all'art. 117 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge Regione Lombardia 6 febbraio 1990 n. 7). - S. nn. 356/1992, 283/1991, 263/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20514
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non puo' essere preso in considerazione dalla Corte un profilo di censura, quando, pur formando oggetto di attenzione tale profilo nell'ordinanza di rimessione, nel dispositivo dell'ordinanza stessa l'oggetto della questione e' espressamente precisato con esclusivo riferimento ad altro parametro. (Nella specie, riguardo alla questione sollevata in via incidentale nei confronti della disposizione dell'art. 20 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 1990, concernente i limiti del convenzionamento, agli effetti della corresponsione delle rette di degenza, tra UU.SS.LL. e case di cura private, la Corte ha escluso, per i su accennati motivi, di poter prendere in considerazione il profilo della retroattivita' della legge impugnata sulle convenzioni in atto). - v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Lombardia 6 febbraio 1990 n. 7 (Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza. Convenzioni), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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