Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1994

Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1994
Data di deposito
31 marzo 1994
Data di decisione
23 marzo 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, lett. b, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 31, comma 1, lett. g, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 31, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
  • art. 30, comma 1, lett. h, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20503

Le norme derivanti da atti normativi della Comunita' europea non possono costituire parametro nei giudizi di competenza della Corte costituzionale, poiche', pur potendo derogare a norme interne di rango costituzionale (purche' non contenenti principi fondamentali o diritti inalienabili alla persona umana), esse appartengono ad un ordinamento distinto, anche se coordinato, rispetto a quello interno e, pertanto, non possono essere qualificate come atti aventi valore costituzionale alla stregua dell'ordinamento nazionale. Percio', nella specie, per contestare la legittimita' costituzionale del combinato disposto, da un lato, degli artt. 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g) della legge n. 157 del 1992, che nel vietare la caccia dei fringillidi, a seconda che il numero degli uccelli abbattuti sia o no superiore a cinque, comminano rispettivamente una ammenda o una sanzione amministrativa - e, dall'altro, dell'art. 18, primo comma, lett. b) stessa legge - che a sua volta include il fringuello e la peppola nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio" - non puo' farsi richiamo alla direttiva del Consiglio della Comunita' Europea 2 aprile 1979, n. 79/409. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea 2 aprile 1979, n. 409, del combinato disposto degli artt. 18, primo comma, lett. b), 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g), legge 11 febbraio 1992, n. 157). - Sui principi richiamati riguardo agli atti normativi della Comunita' europea, la giurisprudenza della Corte costituzionale e' costante: v. S. nn. 232/1989 e 170/1984. red.: S.P.

Massima n. 20504

A una lettura complessiva della ordinanza con cui e' stata denunciata, in riferimento al principio di determinatezza delle fattispecie penali (art. 25, secondo comma, Cost.) una presunta insuperabile contraddizione, nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (sulla protezione della fauna selvatica omeoterma) tra la previsione come illecito penale e, nei casi meno gravi, come illecito amministrativo (artt. 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g)) della caccia dei fringillidi, e la inclusione nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio" (art. 18, primo comma, lett. b)) di due specie di fringillidi (fringuello e peppola), risulta chiaramente che il giudice 'a quo' ritiene incostituzionale la fattispecie incriminatrice configurata dal combinato disposto delle su citate norme. E' questa dunque, sulla base dei comuni canoni ermeneutici dei provvedimenti di rimessione, la questione sottoposta alla Corte, non potendo considerarsi motivo di inammissibilita' - come sostenuto da parte privata - l'essersi indicato, come oggetto di impugnazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, il solo art. 30. red.: S.P.

Massima n. 20505

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di determinatezza delle fattispecie penali sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per la ritenuta impossibilita' delle impugnate norme degli artt. 30, primo comma, lett. h), 31, primo comma, lett. g), e 18, primo comma, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - delle quali le prime prevedono come illecito (penale o amministrativo, a seconda dei casi) la caccia dei fringillidi, e la terza, invece, include fra i volatili cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio due specie di fringillidi (fringuello e peppola) - di esprimere un significato plausibile, non e' configurabile come 'ius superveniens', ai fini della restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un riesame della rilevanza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 che esclude dal suddetto elenco il fringuello e la peppola. Ove infatti le norme contestate dovessero essere interpretate - nel loro combinato disposto - come espressive di un divieto di cacciare anche il fringuello e la peppola, il decreto sopravvenuto non modificherebbe, ma anzi confermerebbe, la normativa preesistente, mentre, se le disposizioni denunziate dovessero essere intese come dirette ad ammettere eccezionalmente la caccia del fringuello e della peppola nel suddetto periodo (temporalmente coincidente con quello del fatto per cui e' stato incriminato l'imputato del giudizio principale) la sopravvenuta generalizzazione del divieto di cacciare i fringillidi, dovendosi comunque applicare la norma piu' favorevole al reo, non potrebbe egualmente avere alcuna influenza nel processo 'a quo'. red.: S.P.

Massima n. 20506

Secondo i canoni giuridici comunemente applicati nei casi in cui coesistano due norme, coeve e della stessa forza giuridica, di cui una stabilisca un divieto generale e l'altra una norma di deroga, il complesso delle disposizioni degli artt. 30, primo comma, lett. h), e 31, primo comma, legg. g), della legge n. 157 del 1992 - che per la caccia dei fringillidi, a seconda del numero degli uccelli abbattuti (superiore o no a cinque) comminano una ammenda o una sanzione amministrativa - e dell'art. 18, primo comma, lett. b) stessa legge - che, prima delle variazioni apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 22 novembre 1993, includeva nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio" due specie di fringillidi (fringuello e peppola), va inteso nel senso che, a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi - stabilito dalle prime due disposizioni - coesisteva una norma di deroga - posta dalla terza - che, limitatamente al suddetto periodo, permetteva di cacciare le due su indicate specie. E' quindi da escludere - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - che al combinato disposto di tali norme, per una loro insuperabile contraddizione, non sia possibile - in contrasto con il principio di determinatezza delle fattispecie normative incriminatrici contenuto nell'art. 25, secondo comma, Cost. - dare un significato plausibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 18, primo comma, lett. b) 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g), legge 11 febbraio 1992, n. 157). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 18, primo comma, lettera b), 30, primo comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente lo stesso combinato disposto indicato nel punto precedente, sollevata dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea 2 aprile 1979, n. 409.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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