Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1994

Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1994
Data di deposito
31 marzo 1994
Data di decisione
23 marzo 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, lett. a), legge della Regione Piemonte n. 20 del 3 aprile 1989

Parametri

Massime

Massima n. 20507

L'art. 11, lett. a), della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 - emanata nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il d.P.R. n. 8 del 1972, e di quelle delegate dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 - muta sostanzialmente, estendendolo, l'ambito territoriale - delimitato dallo stesso art. 82, sesto comma, - delle zone di particolare interesse ambientale sottratte al vincolo paesaggistico cui sono sottoposti, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, le categorie di beni indicati dall'art. 82, quinto comma, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di centocinquanta metri, in questione nei casi di specie). Cosi' disponendo l'indicato art. 11, lett. a) limita la tutela paesistica ed ambientale accordata dal legislatore statale con norme dotate di particolare forza vincolante nei confronti della legislazione regionale, in quanto qualificate (art. 2 della legge n. 431 del 1985) come norme fondamentali di riforma economico-sociale, ed alle quali e' da riconoscere tale natura, e pertanto - rimanendo assorbito ogni altro profilo - deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., nella parte in cui prevede che il vincolo posto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, non si applica "nelle zone assimilate alle zone 'A' e 'B' del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e cioe' nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento cosi' definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni" red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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