Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1994

Corte cost., sent. 12 gennaio 1994, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1994
Data di deposito
12 gennaio 1994
Data di decisione
11 gennaio 1994
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 47, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20133

La richiesta di referendum volta al fine (massimale) di ottenere l'abrogazione di tutti i criteri di "maggiore rappresentativita'" previsti dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b), per la selezione delle rappresentanze sindacali aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III dello Statuto dei lavoratori, si riferisce a norme che non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate nell'art. 75, comma secondo, Cost. e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20134

La richiesta di referendum volta al fine (minimale) di ottenere l'abrogazione dell'indice presuntivo di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali previsto dalla lett. a) dell'art. 19 l. n. 300 del 1970 e l'abbassamento a livello aziendale della soglia minima della verifica della rappresentativita' effettiva prevista dalla lett. b) dello stesso articolo non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, comma secondo, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta referendaria e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20135

La coesistenza di due referendum di diversa ampiezza volti entrambi all'abrogazione dello stesso art. 19 dello Statuto dei lavoratori non da' luogo ad inconvenienti applicativi della normativa di risulta, ben potendo il legislatore, nell'ipotesi di abrogazione di ogni criterio di effettiva rappresentativita' sindacale ai fini dell'ammissione ai benefici del titolo III dello Statuto dei lavoratori, dettare una disciplina sostanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di rappresentativita' sindacale compatibili con le norme costituzionali e consoni alle trasformazioni sopravvenute nel sistema produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi dei lavoratori. red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Massima n. 20136

La richiesta di referendum per l'abrogazione totale dell'art. 47 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - il quale, ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego regolata dagli artt. 45 e 46, rimette la definizione della maggiore rappresentativita' sindacale a un apposito accordo tra il governo e le confederazioni sindacali gia' qualificate come maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90) - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittoria la mancata proposta abrogazione dell'art. 25 l. n. 93 del 1983 concernente l'esercizio dei diritti sindacali nelle unita' amministrative, dal momento che tale norma non e' legata ai vigenti criteri di maggiore rappresentativita' il cui consolidamento la richiesta referendaria mira ad impedire. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 47 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara ammissibili:

1) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), iscritta al n. 60 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;

2) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al n. 61 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;

3) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), iscritta al n. 62 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze