Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1994
Corte cost., sent. 12 gennaio 1994, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1994
- Data di deposito
- 12 gennaio 1994
- Data di decisione
- 11 gennaio 1994
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 47, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20133
La richiesta di referendum volta al fine (massimale) di ottenere l'abrogazione di tutti i criteri di "maggiore rappresentativita'" previsti dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b), per la selezione delle rappresentanze sindacali aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III dello Statuto dei lavoratori, si riferisce a norme che non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate nell'art. 75, comma secondo, Cost. e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
Massima n. 20134
La richiesta di referendum volta al fine (minimale) di ottenere l'abrogazione dell'indice presuntivo di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali previsto dalla lett. a) dell'art. 19 l. n. 300 del 1970 e l'abbassamento a livello aziendale della soglia minima della verifica della rappresentativita' effettiva prevista dalla lett. b) dello stesso articolo non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, comma secondo, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta referendaria e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
Massima n. 20135
La coesistenza di due referendum di diversa ampiezza volti entrambi all'abrogazione dello stesso art. 19 dello Statuto dei lavoratori non da' luogo ad inconvenienti applicativi della normativa di risulta, ben potendo il legislatore, nell'ipotesi di abrogazione di ogni criterio di effettiva rappresentativita' sindacale ai fini dell'ammissione ai benefici del titolo III dello Statuto dei lavoratori, dettare una disciplina sostanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di rappresentativita' sindacale compatibili con le norme costituzionali e consoni alle trasformazioni sopravvenute nel sistema produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi dei lavoratori. red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
Massima n. 20136
La richiesta di referendum per l'abrogazione totale dell'art. 47 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - il quale, ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego regolata dagli artt. 45 e 46, rimette la definizione della maggiore rappresentativita' sindacale a un apposito accordo tra il governo e le confederazioni sindacali gia' qualificate come maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90) - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittoria la mancata proposta abrogazione dell'art. 25 l. n. 93 del 1983 concernente l'esercizio dei diritti sindacali nelle unita' amministrative, dal momento che tale norma non e' legata ai vigenti criteri di maggiore rappresentativita' il cui consolidamento la richiesta referendaria mira ad impedire. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 47 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara ammissibili:
1) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), iscritta al n. 60 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;
2) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al n. 61 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;
3) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), iscritta al n. 62 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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