Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1994

Corte cost., ord. 26 gennaio 1994, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
9/1994
Data di deposito
26 gennaio 1994
Data di decisione
14 gennaio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 3, legge n. 354 del 27 luglio 1975
  • legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 47, comma 4, legge n. 354 del 27 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 20611

Nel censurare l'art. 47, terzo e quarto comma, della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui consente (dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sent. n. 569/1989) la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale anche indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena, e quindi di osservazione in istituto, il giudice 'a quo' lamenta, in sostanza, la mancanza di una organica disciplina circa i tempi e le modalita' per effettuare una osservazione della condotta del condannato ancora libero, in tal modo richiedendo alla Corte una sentenza additiva in materia che (per la pluralita' di opzioni possibili) e' riservata alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 27 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato della l. 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 569/1989, gia' citata nel testo. red.: A.P. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze