Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/1994
Corte cost., ord. 26 gennaio 1994, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/1994
- Data di deposito
- 26 gennaio 1994
- Data di decisione
- 14 gennaio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 3, legge n. 354 del 27 luglio 1975
- legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47, comma 4, legge n. 354 del 27 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 20611
Nel censurare l'art. 47, terzo e quarto comma, della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui consente (dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sent. n. 569/1989) la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale anche indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena, e quindi di osservazione in istituto, il giudice 'a quo' lamenta, in sostanza, la mancanza di una organica disciplina circa i tempi e le modalita' per effettuare una osservazione della condotta del condannato ancora libero, in tal modo richiedendo alla Corte una sentenza additiva in materia che (per la pluralita' di opzioni possibili) e' riservata alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 27 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato della l. 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 569/1989, gia' citata nel testo. red.: A.P. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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