Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/1994
Corte cost., ord. 10 marzo 1994, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/1994
- Data di deposito
- 10 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, codice penale militare di pace
- art. 169, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 20783
La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. di pace, indirizzata com'e' ad eliminare dal novero delle fattispecie punibili in essi catalogate, quella del "deterioramento" di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare, allorche' commesso per colpa, involge all'evidenza, sotto diversi aspetti, (determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito della stessa disposizione incriminatrice; sbilanciamento dell'equilibrio normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne deriverebbe; molteplicita' dei criteri e parametri a cui rifarsi per stabilire lo "scarsissimo valore economico" delle cose deteriorate addotto quale elemento rafforzativo della formulata censura) nell'ambito di plurime soluzioni possibili - nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - scelte spettanti esclusivamente alla discrezionalita' legislativa. Inoltre, a parte che il dato obiettivo della tenuita' del danno trova riscontro nell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2, citato codice, e che un uso attento della richiesta di procedimento, necessaria, a norma dell'art. 260, secondo comma, stesso codice, per la punibilita' del reato, consentirebbe di escludere dalla sfera del penalmente apprezzabile fattispecie di non effettiva offensivita', la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il giudice rimettente non e' coerente con il carattere plurioffensivo del reato , collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace). - Con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti con quella della questione in oggetto , O. n. 216/1989 e S. n. 280/1987. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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