Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1994

Corte cost., ord. 3 marzo 1994, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
73/1994
Data di deposito
3 marzo 1994
Data di decisione
21 febbraio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934

Parametri

Massime

Massima n. 20629

Difetta di rilevanza, essendosi censurata una norma ormai abrogata che non esplica piu' il suo effetto nel giudizio 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dell'impiegato di enti locali in seguito a condanna penale passata in giudicato, per determinati reati, senza la previsione di un procedimento disciplinare, in violazione del principio di proporzione tra infrazione e sanzione. Nel giudizio 'a quo', infatti, trova applicazione la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha stabilito che "il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "e' abrogata ogni contraria disposizione di legge", salva l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare e con previsione della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano incorsi nella destituzione di diritto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383). - Con riferimento alla norma oggetto dell'attuale questione O. n. 302/1990. Cfr. inoltre S. nn. 971/1988, 197/1993, 134/1992 e 415/1991, nonche' O. n. 403/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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