Corte costituzionale
Ordinanza n. 73/1994
Corte cost., ord. 3 marzo 1994, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 73/1994
- Data di deposito
- 3 marzo 1994
- Data di decisione
- 21 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 20629
Difetta di rilevanza, essendosi censurata una norma ormai abrogata che non esplica piu' il suo effetto nel giudizio 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dell'impiegato di enti locali in seguito a condanna penale passata in giudicato, per determinati reati, senza la previsione di un procedimento disciplinare, in violazione del principio di proporzione tra infrazione e sanzione. Nel giudizio 'a quo', infatti, trova applicazione la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha stabilito che "il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "e' abrogata ogni contraria disposizione di legge", salva l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare e con previsione della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano incorsi nella destituzione di diritto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383). - Con riferimento alla norma oggetto dell'attuale questione O. n. 302/1990. Cfr. inoltre S. nn. 971/1988, 197/1993, 134/1992 e 415/1991, nonche' O. n. 403/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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