Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/1994
Corte cost., ord. 26 gennaio 1994, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/1994
- Data di deposito
- 26 gennaio 1994
- Data di decisione
- 14 gennaio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:7
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 82 del 15 marzo 1991
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20274
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo', l'art. 1, comma secondo, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (come modificato dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82) a norma del quale il sequestro "speciale" dei beni appartenenti alla vittima del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e' in ogni caso revocato una volta cessata la permanenza del reato, non preclude la successiva applicabilita' del "comune" sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod.proc.pen.. Tale interpretazione, in difetto di qualsivoglia disposizione di segno contrario, e' coerente con la portata della norma proprio alla stregua del canone di ragionevolezza: l'individuazione di un momento finale di una data misura non puo' infatti assumere effetti maggiori e diversi da quelli suoi propri, sino ad interferire con una disciplina - come quella del codice - che il decreto-legge in questione non ha inteso mutare ed e' anzi da questo presupposta. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82). - V. la seguente massima B. red.: A.P. rev.: S.P.
Massima n. 20275
Non puo' dirsi viziata da intrinseca irrazionalita' - come prospettato dal giudice 'a quo' - per "incongruenza tra fini e mezzi", la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 15 (cosi' modificato dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82) in virtu' della quale il sequestro "speciale" ivi previsto dei beni appartenenti alla vittima del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e' in ogni caso revocato quando risulta cessata la permanenza del reato; ne' e' in contrario decisivo l'argomento fondato sulla possibilita' che, in seguito alla revoca, il patrimonio sottoposto a vincolo possa essere impiegato dalla vittima, ormai liberata, per effettuare 'a posteriori', in base a promesse elusive dell'adottata misura, il pagamento del riscatto. L'apposizione di un termine di efficacia del sequestro costituisce infatti un'opzione legislativa idonea a configurare un adeguato e razionale bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco: finalita' preventive, da un lato, e tutela dei diritti patrimoniali e di iniziativa economica della parte offesa - e degli altri soggetti indicati nel primo comma dello stesso art. 1 - dall'altro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82). - V. la precedente massima A. red.: A.P. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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