Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1994
Corte cost., ord. 24 febbraio 1994, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1994
- Data di deposito
- 24 febbraio 1994
- Data di decisione
- 10 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:67
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20709
Il giudizio di opposizione alla ingiunzione prefettizia di pagamento di somme dovute per infrazioni alle norme del codice della strada, emessa in seguito al rigetto del ricorso contro il verbale di accertamento, e' disciplinato, in base all'art. 205, comma terzo, stesso codice, dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla stregua dei quali il sindacato del giudice deve ritenersi esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione previo apprezzamento delle risultanze processuali (gravita' della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, personalita' e condizioni economiche del trasgressore). E' quindi da escludere che il livello minimo che l'art. 204 cod. strad. impone al riguardo al prefetto (il doppio del minimo della misura edittale) vincoli il giudice impedendogli - come ritenuto dal giudice rimettente - di ridurre la somma ingiunta anche al di sotto di tale importo, sicche' viene meno la censura di violazione del diritto di difesa che su tale inesatta premessa e' stata formulata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 204, comma primo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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