Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/1994
Corte cost., ord. 23 febbraio 1994, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/1994
- Data di deposito
- 23 febbraio 1994
- Data di decisione
- 9 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comb.disp., legge n. 269 del 11 agosto 1991
- art. 22, comma 1, n. 6, legge n. 191 del 31 maggio 1975
- art. 25, legge n. 191 del 31 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 20625
La previsione di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la dispensa dal servizio militare di leva - diversamente da quanto stabilito nel caso di dispensa di autorita' - e' giustificata dalle particolari esigenze organizzative dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ad alle successive operazioni di arruolamento e chiamata alle armi, esigenze che non ricorrono, invece, data la diversita' degli istituti posti a raffronto, nell'ipotesi di dispensa di autorita' in quanto in tale caso e' la stessa amministrazione ad avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti in presenza di eccedenza rispetto al fabbisogno del personale da avviare alle armi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 3 legge 11 agosto 1991, n. 269 e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n. 191). red.: A.P. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, numero 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) - come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva) - e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n. 191, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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