Corte costituzionale

Ordinanza n. 492/1994

Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 492

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
492/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:492

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, legge n. 88 del 9 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 21127

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice 'a quo', muovendo, nel prospettarla, dal presupposto che per le prestazioni assistenziali come quella (pensione di inabilita' a carico del Ministero dell'interno) in relazione alla quale si e' contestato, nel giudizio 'a quo', il richiesto rimborso di somme non dovute, vigesse un principio di incondizionata ripetibilita' dell'indebito, senza tener conto della norma dell'art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 29) che, disponendo che la revoca della concessione dei benefici economici corrisposti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, non consente il recupero delle somme anteriormente corrisposte - e senza neppure considerare che, d'altra parte, solo a partire dall'1 gennaio 1994, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento della pensione di invalidita' civile, l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede la ripetizione di tutti i ratei percepiti nell'ultimo anno che precede la revisione, ha erroneamente individuato la disposizione applicabile. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze