Corte costituzionale
Ordinanza n. 492/1994
Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 492
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 492/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:492
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, legge n. 88 del 9 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 21127
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice 'a quo', muovendo, nel prospettarla, dal presupposto che per le prestazioni assistenziali come quella (pensione di inabilita' a carico del Ministero dell'interno) in relazione alla quale si e' contestato, nel giudizio 'a quo', il richiesto rimborso di somme non dovute, vigesse un principio di incondizionata ripetibilita' dell'indebito, senza tener conto della norma dell'art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 29) che, disponendo che la revoca della concessione dei benefici economici corrisposti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, non consente il recupero delle somme anteriormente corrisposte - e senza neppure considerare che, d'altra parte, solo a partire dall'1 gennaio 1994, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento della pensione di invalidita' civile, l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede la ripetizione di tutti i ratei percepiti nell'ultimo anno che precede la revisione, ha erroneamente individuato la disposizione applicabile. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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