Corte costituzionale
Ordinanza n. 489/1994
Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 489
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 489/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:489
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 37, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
- art. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 21140
La legittimita' costituzionale delle norme (artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988) per cui le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni ne' in caso di proscioglimento, ne', comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, secondo comma, del citato decreto, non e' utilmente contestabile in un processo - come nel caso il giudizio 'a quo' - in cui il fatto commesso dall'imputato (spaccio in discoteche di pasticche nella convinzione che fossero di "exstasy" ma in realta' contenenti solo un miscuglio di sostanze, come caffeina e testosterone, non classificabili come stupefacenti) dovendo correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile - come ritenuto dal giudice rimettente - ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto di cui all'art. 49, primo comma, cod. pen., nessuna misura di sicurezza - stante il divieto posto dallo stesso art. 49, ultimo comma - potrebbe comunque disporsi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, legge 16 febbraio 1988, n. 488 - degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, v. S. (di non fondatezza) n. 182/1991. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 2, 38, comma 2, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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