Corte costituzionale
Ordinanza n. 480/1994
Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 480
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 480/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:480
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21116
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive sancito dalla disposizione impugnata opera anche per i reati di cui all'art. 1-sexies, d.l. n. 312 del 1985 (conv. con modificazioni in l. n. 431 del 1985) sicche', risultando errata la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo', la dedotta violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la mancanza stessa dell'elemento di raffronto evocato come 'tertium comparationis'. - Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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