Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1994

Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 480

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
480/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:480

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21116

Manifesta infondatezza della questione, in quanto, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive sancito dalla disposizione impugnata opera anche per i reati di cui all'art. 1-sexies, d.l. n. 312 del 1985 (conv. con modificazioni in l. n. 431 del 1985) sicche', risultando errata la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo', la dedotta violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la mancanza stessa dell'elemento di raffronto evocato come 'tertium comparationis'. - Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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