Corte costituzionale
Ordinanza n. 47/1994
Corte cost., ord. 17 febbraio 1994, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 47/1994
- Data di deposito
- 17 febbraio 1994
- Data di decisione
- 7 febbraio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- legge n. 79 del 25 maggio 1983
- art. 19, ult. comma, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 21017
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nella fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - riguardante un pubblico dipendente che, collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, aveva dopo la cessazione dal servizio prestato attivita' lavorativa presso il C.N.R. - non trova applicazione l'impugnato art. 22 della legge n. 153 del 1969, (che concerne le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie invalidita', vecchiaia e superstiti) ma l'art. 10, ultimo comma, del d.l. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983. - v. massima seguente. red.: S.P.
Massima n. 21018
Manifesta infondatezza della questione, analoga a quella gia' dichiarata non fondata con sent. n. 576 del 1989, non potendo indurre a diversa soluzione, rispetto a questo precedente, le considerazioni formulate nell'ordinanza di rimessione, in quanto 'in primis', l'impugnato art. 10 del d.l. n. 17 del 1983 (convertito in legge n. 79 stesso anno) si riferisce a pensionamenti anticipati a domanda previsti da una normativa di particolare favore, ed inoltre il divieto di cumulo da esso istituito (come ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte dei conti) opera solo per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, ed e' determinato da una scelta del lavoratore. - S. n. 576/1989, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 maggio 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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