Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1994

Corte cost., ord. 23 dicembre 1994, n. 447

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
447/1994
Data di deposito
23 dicembre 1994
Data di decisione
12 dicembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:447

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, lett. c), legge n. 324 del 27 maggio 1959
  • art. 2, comma 1, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 21023

Come la Corte ha gia' affermato, nel dichiarare non fondata una questione sollevata nei confronti dell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, la differenza di regime che si riscontra riguardo all'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle pensioni trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost.. Tali conclusioni vanno pienamente riconfermate anche in relazione alla impignorabilita' dell'indennita' integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge n. 234 del 1957, che, in quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, primo comma, n. 3. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e 2, terzo comma, lett. c.), legge 27 maggio 1959, n. 324). - S. n. 55/1991. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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