Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/1994
Corte cost., ord. 15 luglio 1994, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/1994
- Data di deposito
- 15 luglio 1994
- Data di decisione
- 6 luglio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:312
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, lett. b), legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 20645
A norma dell'art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 (applicabile ai dipendenti non di ruolo degli enti locali ex art. 7 d. leg. 5 febbraio 1948 n. 61) in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo e' dovuta un'indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in godimento all'atto di licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Pertanto, diversamente da quanto presuppone il giudice 'a quo', l'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152, secondo cui, ai fini della misura dell'indennita' premio di servizio per i dipendenti i.n.a.d.e.l., i servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della stessa legge sono computabili solo se agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare, non viola l'art. 36 Cost. perche' per il servizio non di ruolo prestato prima della legge n. 152 del 1968 e cessato senza contestuale immissione in ruolo il dipendente aveva comunque diritto ad un trattamento di fine rapporto, ai sensi del suddetto art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152). - Cfr. S. nn. 181/1994, 208/1986, 322/1993, 401/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal Pretore di Oristano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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