Corte costituzionale
Ordinanza n. 244/1994
Corte cost., ord. 16 giugno 1994, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 244/1994
- Data di deposito
- 16 giugno 1994
- Data di decisione
- 9 giugno 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 471 del 31 ottobre 1988
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 20369
La compatibilita' della norma indubbiata con le direttive comunitarie che regolano la materia, costituisce profilo che, attenendo alla operativita' della norma medesima, investe la rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale, onde - ai sensi dell'art. 23, l. n. 87 del 1953 - il giudice 'a quo' deve farsi carico di tale profilo e motivare sul punto, pena l'inammissibilita' della questione sollevata. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20383
La questione di costituzionalita' dell'articolo unico della l. 31 ottobre 1988 n. 471, nella parte in cui consente ai laureati in medicina immatricolati nel quinquennio 1980-85 e non specializzati in odontoiatria di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri senza possibilita' di rimanere iscritti anche all'albo dei medici chirurghi, va dichiarata manifestamente inammissibile, non sussistendo, nelle ordinanze di rinvio, alcun cenno di motivazione circa la compatibilita' della norma impugnata con le direttive CEE nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (che assoggettano la possibilita' di accesso alla professione di dentista da parte dei medici non specialisti a limiti temporali, per il rispetto dei quali pende, innanzi alla Corte di giustizia delle comunita', una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE). - v. anche O. nn. 269/1991, 79/1991, 8/1991, 450/1990, 389/1990, 78/1990, 152/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Parma e dal Tribunale di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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