Corte costituzionale
Ordinanza n. 201/1994
Corte cost., ord. 26 maggio 1994, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 201/1994
- Data di deposito
- 26 maggio 1994
- Data di decisione
- 12 maggio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 20819
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto sollevata nonostante la espressa prognosi, da parte del giudice rimettente, in linea di fatto, di concessione della sospensione condizionale della pena, destinata ad estendersi (art. 166, primo comma, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 4 della legge n. 19 del 1990) alle pene accessorie, ed inoltre - a parte che, nella specie, l'applicazione della pena accessoria deriverebbe non dall'impugnato art. 29 ma dall'art. 58 del cod. pen. mil. di pace - in quanto formulata sull'inesatto presupposto che la censurata applicabilita' della rimozione dal grado nei soli confronti dei militari non legati all'amministrazione militare da un rapporto di impiego sarebbe l'effetto di una parziale abrogazione - sicuramente non operata - dell'art. 29 doc. pen. mil. di pace da parte delle nuove disposizioni sulla destituzione dei dipendenti pubblici poste dall'art. 9 della citata legge n. 19 del 1990. - Sull'assoluta estraneita' della disciplina introdotta dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 rispetto a quella concernente l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo, v. S. n. 197/1993 e O. n. 137/1994. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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