Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1994

Corte cost., ord. 26 maggio 1994, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
201/1994
Data di deposito
26 maggio 1994
Data di decisione
12 maggio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 20819

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto sollevata nonostante la espressa prognosi, da parte del giudice rimettente, in linea di fatto, di concessione della sospensione condizionale della pena, destinata ad estendersi (art. 166, primo comma, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 4 della legge n. 19 del 1990) alle pene accessorie, ed inoltre - a parte che, nella specie, l'applicazione della pena accessoria deriverebbe non dall'impugnato art. 29 ma dall'art. 58 del cod. pen. mil. di pace - in quanto formulata sull'inesatto presupposto che la censurata applicabilita' della rimozione dal grado nei soli confronti dei militari non legati all'amministrazione militare da un rapporto di impiego sarebbe l'effetto di una parziale abrogazione - sicuramente non operata - dell'art. 29 doc. pen. mil. di pace da parte delle nuove disposizioni sulla destituzione dei dipendenti pubblici poste dall'art. 9 della citata legge n. 19 del 1990. - Sull'assoluta estraneita' della disciplina introdotta dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 rispetto a quella concernente l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo, v. S. n. 197/1993 e O. n. 137/1994. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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