Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/1994
Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/1994
- Data di deposito
- 13 aprile 1994
- Data di decisione
- 25 marzo 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:140
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20697
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda puo' bensi' formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza e' stata determinata da impossibilita' economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficolta' economiche del debitore ai fini della (non) imputabilita' dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non puo' quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparita' di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, e' comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosita' dovuta a impossibilita' economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quo' non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro gia' avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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