Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1994

Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
140/1994
Data di deposito
13 aprile 1994
Data di decisione
25 marzo 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:140

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20697

Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda puo' bensi' formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza e' stata determinata da impossibilita' economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficolta' economiche del debitore ai fini della (non) imputabilita' dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non puo' quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparita' di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, e' comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosita' dovuta a impossibilita' economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quo' non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro gia' avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze