Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/1994

Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
138/1994
Data di deposito
13 aprile 1994
Data di decisione
25 marzo 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:138

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20721

Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', nell'ambito della inidoneita' (originaria o sopravvenuta) della elezione di domicilio da parte dell'imputato, per cui a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni allo stesso imputato vanno eseguite, ai fini della costituzione del rapporto processuale, mediante consegna delle copie a lui destinate al difensore, non puo' non farsi rientrare, a tenore dello stesso articolo e secondo la giurisprudenza anche relativa alla analoga disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice previgente, anche il caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna difformita' di disciplina fra tale ipotesi e quelle assunte nella ordinanza di rimessione a termini di raffronto (venir meno del rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario; mutamento non comunicato del domicilio eletto; impossibilita' della notifica presso il domicilio eletto) per le quali la applicabilita' del disposto dell'art. 161, comma 4, e' pacifica, perdono rilievo le censure formulate in proposito in riferimento al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 161, comma 4, e 485, comma 1, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 23443

Nei casi in cui, per inidoneita' della elezione di domicilio dichiarata dall'imputato, non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domiciliatario, la notificazione va rinnovata, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna delle copie dell'atto destinate all'imputato, al difensore, anche quando, essendo stato indicato come domiciliatario lo stesso difensore, l'atto sia gia' stato a lui notificato in tale sua specifica veste. Al di la' della esteriore omologabilita', infatti, la notificazione al difensore come tale e la notificazione a mezzo consegna al difensore del soggetto che abbia eletto un domicilio inidoneo, sono istituti non intercambiabili, che assolvono a diverse funzioni e si indirizzano a soggetti diversi del processo (difensore e imputato). - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto comma e 485, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Capri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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