Corte costituzionale
Ordinanza n. 137/1994
Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 137/1994
- Data di deposito
- 13 aprile 1994
- Data di decisione
- 25 marzo 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, codice penale militare di pace
- art. 31, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 20794
Gli artt. 30 e 31 del cod. pen. mil. di pace, impugnati, per violazione degli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e graduati di truppa una pena accessoria diversa e piu' afflittiva (sospensione dal grado) di quella prevista per gli ufficiali (sospensione dall'impiego), non sono applicabili nel giudizio di provenienza. In tale giudizio, vertente su una imputazione di diserzione a carico di un sottufficiale, dovendosi escludere - contro quanto ritenuto dal giudice rimettente - che le nuove disposizioni sulla destituzione dei pubblici dipendenti poste dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 abbiano inciso sulla disciplina delle pene accessorie, la pena accessoria militare che puo' essere inflitta e' infatti, in forza dell'art. 156 st. cod., quella (della rimozione dal grado) contemplata dall'art. 29. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., degli artt. 30 e 31 cod. pen. mil. di pace). - Sulla non incidenza dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sulla disciplina delle pene accessorie, con riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, S. n.197/1993. Sull'art. 29 c.p.m.p. v. anche S. n. 258/1993. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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