Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1994

Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/1994
Data di deposito
13 aprile 1994
Data di decisione
25 marzo 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, codice penale militare di pace
  • art. 31, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 20794

Gli artt. 30 e 31 del cod. pen. mil. di pace, impugnati, per violazione degli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e graduati di truppa una pena accessoria diversa e piu' afflittiva (sospensione dal grado) di quella prevista per gli ufficiali (sospensione dall'impiego), non sono applicabili nel giudizio di provenienza. In tale giudizio, vertente su una imputazione di diserzione a carico di un sottufficiale, dovendosi escludere - contro quanto ritenuto dal giudice rimettente - che le nuove disposizioni sulla destituzione dei pubblici dipendenti poste dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 abbiano inciso sulla disciplina delle pene accessorie, la pena accessoria militare che puo' essere inflitta e' infatti, in forza dell'art. 156 st. cod., quella (della rimozione dal grado) contemplata dall'art. 29. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., degli artt. 30 e 31 cod. pen. mil. di pace). - Sulla non incidenza dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sulla disciplina delle pene accessorie, con riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, S. n.197/1993. Sull'art. 29 c.p.m.p. v. anche S. n. 258/1993. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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