Corte costituzionale
Ordinanza n. 129/1994
Corte cost., ord. 7 aprile 1994, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 129/1994
- Data di deposito
- 7 aprile 1994
- Data di decisione
- 24 marzo 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge della Regione Liguria n. 1 del 8 gennaio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20689
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale non puo' essere definita come norma di principio una norma che non sia suscettibile di sviluppi o svolgimenti ulteriori e richieda, ai fini della sua concreta applicazione, soltanto un'attivita' di materiale esecuzione. - In questo senso, S. n. 177/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 23442
La divergenza fra la impugnata disposizione della legge regionale e la legge statale (art. 3, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 97, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475) per quanto riguarda gli enti (per la prima sia la Regione che la Provincia e per la seconda solo la Regione) ai quali i produttori di rifiuti speciali ed i titolari di impianti di smaltimento sono tenuti a comunicare le qualita' e le quantita' dei rifiuti prodotti o smaltiti, non da' luogo a violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale. La disposizione della legge statale, infatti, richiedendo, ai fini della sua concreta applicazione, soltanto un'attivita' di materiale esecuzione, non e' qualificabile ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo i principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, come "norma di principio" dalla quale possa farsi derivare, per la legge regionale, un divieto di estendere il suddetto obbligo di comunicazione a soggetti diversi dalla Regione, e tanto piu' nei confronti della Provincia, cui la stessa legge impugnata (art. 3, sesto comma) affida funzioni di controllo in tema di catasto regionale dei rifiuti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 3, quarto comma, legge Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1). - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze