Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/1994
Corte cost., ord. 31 marzo 1994, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/1994
- Data di deposito
- 31 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 marzo 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 710, codice di procedura civile
- art. 1, legge n. 331 del 29 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 20367
Il rito ordinario non e' l'unico idoneo a soddisfare le esigenze del diritto delle parti ad agire e difendersi in giudizio, dovendo ritenersi che anche il rito camerale assicuri sufficienti garanzie, ove la sua previsione non sia accompagnata da esplicite limitazioni della possibilita' di contraddittorio. - v. S. nn. 543/1989, 573/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20380
La scelta del legislatore di assoggettare al rito camerale i giudizi per la revisione dei provvedimenti conseguenti alla separazione personale dei coniugi, non viola il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti, giacche' configura - secondo la giurisprudenza della Cassazione - un procedimento contenzioso, connotato dal contraddittorio delle parti e non privo di garanzie di pubblicita', che si conclude con un provvedimento decisorio, avente natura sostanziale di sentenza e ricorribile per cassazione. Ne' appare inadeguato - atteso l'interesse delle parti alla rapida conclusione del giudizio - il termine di dieci giorni ('ex' art. 739 cod. proc. civ.) che, ad avviso del giudice 'a quo', sarebbe applicabile per l'appello nel rito camerale, in luogo dell'ordinario termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 710 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988 n. 331, in quanto stabilisce che nei suddetti giudizi di revisione si applica il rito camerale). - cfr. S. nn. 543/1989, 587/1989, O. n. 105/1989; nel senso che il principio di pubblicita' del giudizio e' derogabile in ragione della specialita' delle controversie e puo' avere differenti modalita' di attuazione, v. S. n. 235/1993; sulla garanzia della difesa tecnica nel giudizio di separazione dei coniugi, v. S. n. 151/1971. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20381
L'interpretazione "adeguatrice" non incontra limiti particolari rispetto alle norme processuali, ne' puo' ritenersi che le pronunce interpretative di rigetto della Corte in materia processuale - ed, in specie, quelle riguardanti l'applicabilita' del rito camerale nel giudizio di separazione personale dei coniugi - finiscano col rimettere all'"arbitrio" del singolo giudice poteri normativi, valendo bensi' ad indicare le linee interpretative possibili al di fuori delle quali la disciplina processuale contrasterebbe con la Costituzione: cio' che e' sufficiente a realizzare una tendenziale uniformita', pur nella inevitabile diversita' normalmente propria della dialettica giurisprudenziale. - per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v., per il processo penale, S. nn. 430/1992, 266/1992, 142/1992, 401/1991, 353/1991, 311/1991, 346/1990, e, per il processo civile, S. nn. 477/1991, 429/1991, 80/1967; sull'applicabilita' del rito camerale nel giudizio di separazione dei coniugi, v. S. nn. 543/1989 e 573/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20382
Posto che compito dei giudici e' quello di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, di fronte a piu' possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme alla Costituzione; con la conseguenza che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale costituisce soluzione obbligata solo nell'ipotesi in cui tutte le possibili interpretazioni delle norme denunciate, inquadrate nel rimanente sistema, dovessero risultare, in sede di concreta applicazione, in contrasto con i principi costituzionali. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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