Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1994

Corte cost., ord. 31 marzo 1994, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
120/1994
Data di deposito
31 marzo 1994
Data di decisione
23 marzo 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:120

Norme oggetto del giudizio

  • comma 6, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986

Parametri

Massime

Massima n. 20237

L'art. 6, quinto capoverso, L. Reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31, prevedendo che al funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo sia corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, anziche' un compenso determinato in proporzione all'indennita' stabilita per il componente effettivo e al numero delle sedute tenute, differenzia in modo ragionevole le indennita' di carica dei componenti effettivi e supplenti delle suddette commissioni, tenuto conto che la reiterata assenza di un membro dovrebbe comportare la sua decadenza dalla carica, ai sensi dell'art. 32, L. Reg. siciliana 15 marzo 1963, n. 16. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 6, quinto capoverso, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui prevede che al funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo sia corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, e non un compenso determinato in proporzione all'indennità stabilita per il componente effettivo e al numero delle sedute tenute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze