Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/1994
Corte cost., ord. 24 marzo 1994, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/1994
- Data di deposito
- 24 marzo 1994
- Data di decisione
- 10 marzo 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:103
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20792
La legge n. 75 del 1993, essendosi limitata a regolare, all'art. 3, primo e secondo comma, la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze ai fini dell'applicazione del condono tributario previsto dalla legge n. 413 del 1991, ha investito soltanto la disciplina della condizione pregiudiziale indicata dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, per la concessione dell'amnistia per i reati tributari commessi fino al 30 settembre 1991 - condizione costituita dalla definizione agevolata delle controversie tributarie - ma non ha assunto la natura di legge di amnistia ai sensi dell'art. 79 Cost., non avendo formulato alcuna disposizione innovativa relativamente ai reati ai quali, ai sensi del d.P.R. n. 23 del 1992, puo' applicarsi la misura di clemenza. Va quindi respinta la censura di violazione dell'art. 79 Cost., modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1992, avanzata in base al contrario assunto che la legge n. 75 del 1993, avendo operato una "reviviscenza" dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 23 del 1992, avrebbe richiesto per l'approvazione di ogni articolo e per la votazione finale, la maggioranza di due terzi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 79 Cost., della legge 24 marzo 1993, n. 75). - Sulla competenza del giudice ordinario riguardo alla valutazione degli effetti derivanti in concreto, in sede penale, dalla presentazione delle dichiarazioni e delle istanze per la definizione agevolata delle controversie tributarie, O. n. 452/1993. Red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 marzo 1993, n. 75, (Disposizioni in materia di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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