Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1994

Corte cost., ord. 24 marzo 1994, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
103/1994
Data di deposito
24 marzo 1994
Data di decisione
10 marzo 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:103

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 75 del 24 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20792

La legge n. 75 del 1993, essendosi limitata a regolare, all'art. 3, primo e secondo comma, la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze ai fini dell'applicazione del condono tributario previsto dalla legge n. 413 del 1991, ha investito soltanto la disciplina della condizione pregiudiziale indicata dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, per la concessione dell'amnistia per i reati tributari commessi fino al 30 settembre 1991 - condizione costituita dalla definizione agevolata delle controversie tributarie - ma non ha assunto la natura di legge di amnistia ai sensi dell'art. 79 Cost., non avendo formulato alcuna disposizione innovativa relativamente ai reati ai quali, ai sensi del d.P.R. n. 23 del 1992, puo' applicarsi la misura di clemenza. Va quindi respinta la censura di violazione dell'art. 79 Cost., modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1992, avanzata in base al contrario assunto che la legge n. 75 del 1993, avendo operato una "reviviscenza" dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 23 del 1992, avrebbe richiesto per l'approvazione di ogni articolo e per la votazione finale, la maggioranza di due terzi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 79 Cost., della legge 24 marzo 1993, n. 75). - Sulla competenza del giudice ordinario riguardo alla valutazione degli effetti derivanti in concreto, in sede penale, dalla presentazione delle dichiarazioni e delle istanze per la definizione agevolata delle controversie tributarie, O. n. 452/1993. Red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 marzo 1993, n. 75, (Disposizioni in materia di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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