Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1993
Corte cost., sent. 19 marzo 1993, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1993
- Data di deposito
- 19 marzo 1993
- Data di decisione
- 10 marzo 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 19317
Alla luce della giurisprudenza della Corte che, piu' volte intervenuta sui limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ha volutamente allargato, in danno degli stessi, l'area dei crediti pignorabili e di quella, parimenti consolidata, che ha ribadito la natura mista (retributiva, previdenziale e assistenziale) delle varie indennita' di fine rapporto del settore pubblico, non vi e' piu' nessuna ragione che valga a giustificare che mentre per i lavoratori del comparto privato, in virtu' dell'art. 545, quarto comma, cod.proc.civ., le somme dovute per tale titolo dai datori di lavoro sono pignorabili, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito, per i dipendenti pubblici, invece, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, le indennita' di fine rapporto, con le eccezioni previste per i crediti alimentari, sono invece insequestrabili e impignorabili. Considerate, in particolare, la parvita' complessiva della componente previdenziale di tali indennita', che assumono sempre piu' le caratteristiche della retribuzione differita, la progressiva assimilazione - che anche sotto questo aspetto si evidenzia - dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, e la limitata misura dell'emolumento aggredibile dal creditore che agisce in base all'art. 545, cod.proc.civ., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, va dunque riconosciuto illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', nella misura di un quinto, "anche per ogni altro credito", delle indennita' di fine rapporto ad essi spettanti. - Sulla pignorabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti v. S. nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990. - Sulla pignorabilita', in generale, delle pensioni v., sotto diversi profili, S. nn. 209/1084, 155/1987, 1041/1988, 55/1991 e 231/1989. - Sulla pignorabilita' e sequestrabilita' delle indennita' di buonuscita, v. S. n. 340/1990. - Sulla natura mista dell'indennita' di fine rapporto, v. SS. nn. 471/1989, 86/1990, 319/1991, 63/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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