Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1993

Corte cost., sent. 19 marzo 1993, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1993
Data di deposito
19 marzo 1993
Data di decisione
10 marzo 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 19317

Alla luce della giurisprudenza della Corte che, piu' volte intervenuta sui limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ha volutamente allargato, in danno degli stessi, l'area dei crediti pignorabili e di quella, parimenti consolidata, che ha ribadito la natura mista (retributiva, previdenziale e assistenziale) delle varie indennita' di fine rapporto del settore pubblico, non vi e' piu' nessuna ragione che valga a giustificare che mentre per i lavoratori del comparto privato, in virtu' dell'art. 545, quarto comma, cod.proc.civ., le somme dovute per tale titolo dai datori di lavoro sono pignorabili, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito, per i dipendenti pubblici, invece, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, le indennita' di fine rapporto, con le eccezioni previste per i crediti alimentari, sono invece insequestrabili e impignorabili. Considerate, in particolare, la parvita' complessiva della componente previdenziale di tali indennita', che assumono sempre piu' le caratteristiche della retribuzione differita, la progressiva assimilazione - che anche sotto questo aspetto si evidenzia - dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, e la limitata misura dell'emolumento aggredibile dal creditore che agisce in base all'art. 545, cod.proc.civ., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, va dunque riconosciuto illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', nella misura di un quinto, "anche per ogni altro credito", delle indennita' di fine rapporto ad essi spettanti. - Sulla pignorabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti v. S. nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990. - Sulla pignorabilita', in generale, delle pensioni v., sotto diversi profili, S. nn. 209/1084, 155/1987, 1041/1988, 55/1991 e 231/1989. - Sulla pignorabilita' e sequestrabilita' delle indennita' di buonuscita, v. S. n. 340/1990. - Sulla natura mista dell'indennita' di fine rapporto, v. SS. nn. 471/1989, 86/1990, 319/1991, 63/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze