Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1993
Corte cost., sent. 15 marzo 1993, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1993
- Data di deposito
- 15 marzo 1993
- Data di decisione
- 8 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:89
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19244
A differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ., non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacche' il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di eta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare - come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudice di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto intervallo di eta' tra adottante e adottando). - Sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezionali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. s. nn. 44/1990 e 148/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, e 30, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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