Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1993
Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1993
- Data di deposito
- 11 marzo 1993
- Data di decisione
- 26 febbraio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:81
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19295
Come la Corte ha da tempo affermato nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla liberta' e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalita' definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" - V. in particolare, sent. n. 34/1973 ed inoltre sentt. nn. 120/1975, 98/1976, 223/1987, 366/1991.
Massima n. 19296
La richiesta, formulata nel caso dal giudice 'a quo', di una pronunzia additiva volta ad estendere le garanzie previste dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. per l'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione, non puo' essere accolta. A tale conclusione ostano i contenuti normativi delle suddette, dal momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, ne' ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identita' dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).
Massima n. 19297
Nelle norme del codice di procedura penale relative all'acquisizione delle prove in giudizio i valori garantiti dall'art. 15 Cost. sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e, tuttavia, parziale. Oltre agli articoli concernenti le intercettazioni telefoniche (artt. 266 e 271 cod.proc.pen.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 cod.proc.pen., il quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla liberta' e alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia non puo' essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa liberta'.
Massima n. 19298
Non e' contestabile che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilita' da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla liberta' e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilita' dei soggetti interessati. Ne', al tempo stesso, puo' negarsi che al riconoscimento di tale diritto, sempre in forza all'art. 15 della Costituzione, sia coessenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di mantenere il piu' rigoroso riserbo sugli elementi suddetti. Pertanto, anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione in questione non si e' finora tradotta in specifiche norme processuali, l'acquisisizione come mezzi di prova dei medesimi non puo' non avvenire nel piu' rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, e cioe' soltanto sulla base di un atto dell'autorita' giudiziaria sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati. Ferma restando la liberta' del legislatore di stabilire piu' specifiche norme di attuazione di tali principi costituzionali, il ricordato livello minimo di garanzie pone dunque un parametro di validita' che spetta al giudice ' a quo' applicare direttamente al caso di specie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 15 Cost., dell'art. 266 cod.proc.pen., sollevata - per decidere della legittimita' e ammissibilita' dell'acquisizione in giudizio di un tabulato contenente l'indicazione di riferimenti soggettivi temporali e spaziali di comunicazioni telefoniche intercorse - in base all'assunto che la disposizione impugnata, riguardando esclusivamente l'imtercettazione del contenuto della conversazione telefonica, non consentirebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili alle intercettazioni anche il diritto al segreto sul fatto storico dell'intervenuta comunicazione). - V. precedente massima A e ivi richiami.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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