Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1993

Corte cost., sent. 26 febbraio 1993, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1993
Data di deposito
26 febbraio 1993
Data di decisione
11 febbraio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, ultimo co., legge della Regione siciliana n. 77 del 14 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 19163

Come la Corte ha gia' affermato, pur restando innegabile, ad altri fini, in particolare riguardo ai licenziamenti individuali e collettivi, una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, tuttavia, nell'ambito di applicazione degli artt. 6, primo comma e 9, l. regionale della Sicilia n. 42 del 1975, recante provvedimenti per la ripresa economica delle zone minerarie zolfifere, non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione dei benefici accordati a tutti i dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro, anche ai dirigenti, tanto piu' che questi ultimi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficolta' nel trovare una nuova sistemazione. Conseguentemente, la dizione "dipendenti della CHISADE", ai quali l'art. 4, ultimo comma, della successiva l. regionale n. 77 del 1976, dichiara applicabili gli artt. 6, 8, 9 e 10 della predetta l. regionale n. 42 del 1975, deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 180/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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