Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1993

Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1993
Data di deposito
16 febbraio 1993
Data di decisione
8 febbraio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 450 del 22 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 19190

Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo della tariffa a forcella il limite legale di responsabilita' del vettore previsto dall'impugnato art. 1, secondo comma, l. n. 450/1985 e', diversamente da quello stabilito per i trasporti soggetti alla tariffa a forcella, derogabile dalle parti in senso piu' favorevole all'utente; il suddetto limite di responsabilita', benche' non assistito da un meccanismo di aggiornamento periodico, non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto la sua operativita' dipende da un atto di autonomia rimesso al libero gioco della domanda e dell'offerta del servizio. Ne' puo' argomentarsi in contrario dall'art. 19, l. 13 maggio 1983, n. 213 - che include il trasporto di merci nella previsione d'aggiornamento periodico dei limiti legali di responsabilita' del vettore aereo - poiche' una norma di questo tipo, sebbene opportuna e conforme ad una linea evolutiva dell'ordinamento anche per il trasporto marittimo e terrestre, non puo' dirsi una condizione 'sine qua non' di legittimita' rispetto all'art. 3 Cost.,potendo il mancato intervento del legislatore essere supplito - in un mercato dei servizi di trasporto correttamente concorrenziale - dall'autonomia privata mediante patti di deroga al massimale legale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, secondo comma, l. 22 agosto 1985, n. 450). - Sui trasporti soggetti all'obbligo della tariffa a forcella v. S. n. 420/1991. - Sulla derogabilita' del limite legale di responsabilita' in materia di trasporto marittimo v. S. n. 401/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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