Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1993
Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 103 del 27 marzo 1985
- decreto-legge n. 8 del 25 gennaio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19189
La irripetibilita' - prevista dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in l. 27 marzo 1985, n. 103 - delle maggiorazioni I.S.T.A.T. gia' corrisposte ai sanitari convenzionati trova fondamento, per un verso, nella erronea interpretazione della norma da parte del 'solvens', e, per altro verso, nella buona fede dell'accipiens' che la norma ha inteso salvaguardare. Tali presupposti difettano quando il pagamento venga imposto al preteso debitore che pur continui a protestare il proprio buon diritto, e non e' percio' irrazionale ne' in contrasto con il principio di eguaglianza che la suddetta irripetibilita' non si riferisca, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, alle somme erogate in esecuzione di decisioni giudiziarie ed ancora oggetto di contestazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, conv. in l. 27 marzo 1985, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - sul principio della irripetibilita' delle somme percepite in buona fede dagli interessati v. S. n. 6/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze