Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1993
Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19265
Alla irragionevolezza, e non conformita' a principi affermati dalla Corte costituzionale, che pur si riscontrano nella normativa posta dall'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con modificazioni in l. 20 maggio 1988, n. 160), cosi' come attuata dal decreto del Ministro del lavoro 25 luglio 1988, n. 422 - secondo la quale le pensioni erogate dall'INPDAI ai dirigenti dell'industria risultano calcolate, a partire dal 1 gennaio 1988, senza alcun aggravio contributivo per i beneficiari, al doppio dei massimali vigenti nel quinquennio anteriore a tale data - non e' dato porre rimedio attraverso la caducazione, con sentenza della Corte, dell'inciso "con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988", richiesta dal giudice 'a quo' perche' sia eliminata la eccepita disparita' di trattamento, cui anche la normativa in questione da' luogo, a scapito dei dirigenti andati in pensione nel corso di quei cinque anni, anche se prima del 1 gennaio 1988. Invero, a parte il fatto che la illegittimita' costituzionale sembrerebbe sostanziarsi nella concessione stessa del beneficio (al quale la contestata cesura temporale da' il carattere di un trattamento privilegiato) piu' che nella mancata estensione del medesimo, la retrodatazione del raddoppio dei massimali, che conseguirebbe alla eliminazione del suddetto inciso, e che comunque dovrebbe essere accompagnata dalla introduzione di nuove, eque regole di contribuzione, ricondurrebbe ad un'altra ingiustificata, seppur meno brusca, demarcazione temporale rispetto al periodo anteriore al 1 gennaio 1983. Compete quindi al legislatore un intervento di razionalizzazione complessiva volto a ripristinare la legittimita' costituzionale del tessuto normativo, intervento non ulteriormente dilazionabile, e in mancanza del quale la sollevata questione non potra' non essere riconsiderata, anche sotto profili diversi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, 'in parte qua'). - S. nn. 72/1990 e 1/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino e dal Pretore di Milano, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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