Corte costituzionale
Sentenza n. 498/1993
Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 498
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 498/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:498
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 20300
In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'autonomia del giudizio di costituzionalita' rispetto a quello principale preclude alla Corte, in assenza di vizi rilevabili 'ictu oculi', qualsiasi sindacato tanto in relazione alla sussistenza dei presupposti richiesti per la regolare instaurazione del giudizio 'a quo', quanto in relazione all'operato del giudice remittente circa l'ordine con il quale egli ha ritenuto di affrontare i motivi di ricorso sottoposti al suo esame. Nondimeno la dichiarazione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale si rende necessaria quando la norma oggetto di contestazione non puo' ritenersi attualmente in vigore.
Massima n. 20301
In tema di concessione comunale edilizia, la legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, all'art. 25, ultimo comma, stabilisce un principio fondamentale della materia, secondo il quale deve "ritenersi esclusa dal regime della concessione ogni ipotesi di mutamento di destinazione non connessa a modifiche strutturali dell'immobile". Pertanto, anche in considerazione dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, alla cui stregua le "leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali (...) abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse", l'art. 48, primo comma, della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 - ritenuto dal giudice remittente costituzionalmente illegittimo proprio per il rilevato contrasto con l'anzidetto principio - deve considerarsi abrogato nella parte in cui richiede la concessione comunale per i mutamenti di destinazioni d'uso di immobili di volume non inferiore a 700 metri cubi, ancorche' compiuti senza realizzazione di opere. Pertanto, non essendo piu' in vigore, la disposizione censurata non puo' essere oggetto della richiesta pronuncia della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 25, ultimo comma, l. 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 48, primo comma, legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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