Corte costituzionale

Sentenza n. 496/1993

Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 496

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
496/1993
Data di deposito
31 dicembre 1993
Data di decisione
29 dicembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:496

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge provincia Bolzano n. 6 del 13 marzo 1990

Parametri

  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 7, decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • art. 77, Costituzione
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 20245

Nell'ambito del procedimento volto alla proposizione da parte del Governo del ricorso di legittimita' costituzionale nei confronti di una legge regionale o provinciale, (v. art. 2, lett. d), l. n. 400 del 1988, e art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 266 del 1992, recante norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, trattandosi di una decisione dell'organo al quale spetta, in rappresentanza dell'unita' dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume leso, deve prefigurare, agli effetti dell'ammissibilita' del successivo ricorso, quanto meno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata. Non si richiede pero' che nella delibera sia contenuta la precisa determinazione della questione da sollevare, alla cui definizione e' tenuto invece il ricorso attraverso l'indicazione, ai sensi degli artt. 31, secondo comma, e 23, legge n. 87 del 1953, delle disposizioni legislative sospettate d'incostituzionalita' e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate. Tali esigenze risultano soddisfatte nel caso di specie in quanto l'espresso riferimento, nella deliberazione del Consiglio dei ministri, all'art. 7, d.l. n. 384 del 1992 - il quale stabilisce l'ultrattivita' degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990 - rendeva la questione da sollevarsi sostanzialmente determinabile, ancorche' non ancora determinata, poiche' era chiaramente intuibile che le norme della Provincia di Bolzano, di cui si lamentava il mancato adeguamento alla legge statale fossero quelle in vigore nella Provincia, volte ad autorizzare la stipulazione dei predetti accordi per il triennio 1991-1993: e cioe' - come poi precisato nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio - le disposizioni dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1990. - Sul fondamento della norma che richiede, agli effetti dell'ammissibilita' del ricorso, la "previa deliberazione del Consiglio dei ministri" v. S. nn. 54/1990 e, in precedenza, 33/1962.

Massima n. 20246

Come si desume chiaramente dai lavori preparatori del decreto legislativo n. 266 del 1992 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti, tra l'altro, il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali) il meccanismo di obbligatorio adeguamento previsto dall'art. 2, primo comma, dello stesso decreto, trova applicazione anche quando il principio limitativo delle competenze legislative regionali e provinciali sia introdotto, ai sensi dell'art. 77 Cost., con decreto-legge. Non e' senza significato, del resto, che, di fronte a casi straordinari di necessita' e di urgenza, originati da eventi imprevedibili che arrecano minaccia alla difesa nazionale o alla sicurezza pubblica e ad altri interessi fondamentali della Nazione, lo Stato ha il potere di adottare norme o provvedimenti di immediata operativita' su tutto il territorio nazionale, esorbitanti dai campi di competenza cosituzionalmente assegnati alla Regione e alle Province autonome.

Massima n. 20247

Nel caso in cui i principi limitativi delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, siano introdotti con un decreto-legge, il termine di sei mesi previsto per l'adeguamento delle normative regionali e provinciali agli stessi (art. 2, primo comma, norme di attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.lgs. n. 266 del 1992) inizia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo che rende stabilmente vigenti nell'ordinamento statale i nuovi principi, vale a dire dalla pubblicazione della legge di conversione. Pertanto, nella specie, il ricorso del Governo alla Corte costituzionale avverso la legge prov. di Bolzano 3 marzo 1990, n. 6, per mancato adeguamento dei principi posti dal d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, essendo stato proposto il 13 agosto 1993 e quindi - come prescritto dal terzo comma del citato art. 2 - entro i novanta giorni dalla scadenza del semestre previsto per l'adeguamento, non puo' essere considerato tardivo.

Massima n. 20248

L'art. 7, d.l. n. 384 del 1992 - conv. in legge n. 438 del 1992 - che prevede una sospensione eccezionale della regola relativa alla triennalita' degli accordi di comparto per l'impiego pubblico (disposta dall'art. 13 della legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 1983) attraverso un regime derogatorio, in base al quale la disciplina derivante dagli accordi di comparto relativi al triennio 1988-1990, vale ultrattivamente, sino al 31 dicembre 1993, essendo volto al perseguimento di una rigorosa politica di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico, sistematicamente collegata alla predetta regola e al principio della contrattazione collettiva (art. 3, l. n. 93 del 1983, cit.) e' espressivo di una "norma fondamentale delle riforme economico-sociali", rispetto alla quale la Provincia di Bolzano e' tenuta ad adeguare la propria legislazione di tipo esclusivo nei modi e nei termini disposti dall'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.lgs. n. 266 del 1992. Pertanto, l'art. 7, primo comma, legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, disponendo tuttora la regola della efficacia (almeno) triennale degli accordi, senza deroga alcuna per il triennio 1991-1993, per non essere stato adeguato entro il previsto termine (v. massima C) al principio posto dal predetto art. 7, d.l. n. 384 del 1992, e' illegittimo nella parte in cui non prevede l'ultrattivita' sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per l'impiego pubblico relativi al triennio 1988-1990. - V. la precedente massima B, nonche', su caso analogo, S. n. 296/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), nella parte in cui non prevede l'ultrattività sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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