Corte costituzionale
Sentenza n. 495/1993
Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 495
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 495/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:495
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 20299
La pensione di riversibilita' attua, per il coniuge superstite, una sorta di proiezione 'ultra mortem' della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del 'de cuius' ed assicura al beneficiario protezione dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del suo dante causa. Pertanto, posto che tali finalita' non verrebbero realizzate se il calcolo della percentuale spettante al coniuge si operasse sulla pensione cosi' detta contributiva e non gia' sull'importo effettivamente percepito dal defunto, comprensivo dell'integrazione al minimo, e che, d'altra parte, fra la "percentualizzazione" dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al 'de cuius' e l'autonomo diritto del superstite a tale integrazione del proprio trattamento - trattandosi di diverse pensioni, con distinti titolari, quella dell'assicurato defunto, comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella del superstite - non sussiste incompatibilita', l'impugnato art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, va dichiarato illegittimo, per contrasto - sia sotto il profilo dell'irragionevolezza che della disparita' di trattamento - con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire (come riconosciuto anche, in riferimento all'analoga norma di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con sentenza n. 34 del 1981). - Cfr. S. nn. 314/1985, 184/1988 e 926/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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