Corte costituzionale

Sentenza n. 495/1993

Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 495

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
495/1993
Data di deposito
31 dicembre 1993
Data di decisione
29 dicembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:495

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 20299

La pensione di riversibilita' attua, per il coniuge superstite, una sorta di proiezione 'ultra mortem' della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del 'de cuius' ed assicura al beneficiario protezione dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del suo dante causa. Pertanto, posto che tali finalita' non verrebbero realizzate se il calcolo della percentuale spettante al coniuge si operasse sulla pensione cosi' detta contributiva e non gia' sull'importo effettivamente percepito dal defunto, comprensivo dell'integrazione al minimo, e che, d'altra parte, fra la "percentualizzazione" dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al 'de cuius' e l'autonomo diritto del superstite a tale integrazione del proprio trattamento - trattandosi di diverse pensioni, con distinti titolari, quella dell'assicurato defunto, comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella del superstite - non sussiste incompatibilita', l'impugnato art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, va dichiarato illegittimo, per contrasto - sia sotto il profilo dell'irragionevolezza che della disparita' di trattamento - con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire (come riconosciuto anche, in riferimento all'analoga norma di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con sentenza n. 34 del 1981). - Cfr. S. nn. 314/1985, 184/1988 e 926/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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