Corte costituzionale

Sentenza n. 494/1993

Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 494

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
494/1993
Data di deposito
31 dicembre 1993
Data di decisione
29 dicembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:494

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 20298

Le 'rationes decidendi' poste a fondamento della sent. n. 172 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che, cosi' come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti) e della sent. n. 307 del 1993 (recante identica declaratoria di illegittimita', ma con riguardo all'art. 16 della l. 20 ottobre 1982, n. 773, in tema di previdenza per i geometri) ricorrono interamente anche con riguardo all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1992 (testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui "al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo". Anche tale norma, pertanto, e' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 36 Cost., nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - V. anche S. n. 566/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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