Corte costituzionale
Sentenza n. 494/1993
Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 494
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 494/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:494
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 20298
Le 'rationes decidendi' poste a fondamento della sent. n. 172 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che, cosi' come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti) e della sent. n. 307 del 1993 (recante identica declaratoria di illegittimita', ma con riguardo all'art. 16 della l. 20 ottobre 1982, n. 773, in tema di previdenza per i geometri) ricorrono interamente anche con riguardo all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1992 (testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui "al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo". Anche tale norma, pertanto, e' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 36 Cost., nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - V. anche S. n. 566/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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