Corte costituzionale

Sentenza n. 478/1993

Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 478

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
478/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:478

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20225

Il principio di legalita' rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale e necessita, per la sua concretizzazione, della legalita' nel procedere; questa, a sua volta, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (in particolare a quella penale), e' salvaguardata attraverso l'azione penale. Cio' comporta l'obbligatorieta' della stessa e il rigetto dell'opposto principio di opportunita' che consente alla pubblica accusa di agire o meno anche in base a valutazioni estranee alla fondatezza della 'notitia criminis'. Conseguentemente l'archiviazione e' destinata solo ad evitare un processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorieta', controllando l'attivita' e l'eventuale inazione del P.M., e, nei casi dubbi, comporta che l'azione vada esercitata e non omessa (favor actionis). - V. in particolare, sent. n. 88/1991.

Massima n. 20226

Alla luce dei 'dicta' promananti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale circa le finalita' e l'ampiezza del controllo che il giudice e' chiamato ad esercitare in sede di archiviazione, e secondo i quali tale controllo non ammette differenze "qualitative" a seconda dei casi di archiviazione che il codice enumera, deve ritenersi che qualora, accanto ad una 'notitia criminis' per la quale difetta una condizione di procedibilita' (nella specie, per mancanza di querela) il giudice ritenga di ravvisare una diversa fattispecie, procedibile 'ex officio', in ordine alla quale il pubblico ministero abbia omesso di compiere le necessarie indagini, nulla si oppone a che il giudice stesso - se degli atti non risulti che si procede separatamente - inviti il pubblico ministero a svolgere le ulteriori indagini che ritenga necessarie sulla diversa "regiudicanda", fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Poiche' il controllo del giudice e' rivolto a verificare se, alla stregua del materiale raccolto nel corso delle indagini, la rilevata "inazione" del pubblico ministero sia conforme a legalita', il sindacato dovra' necessariamente riguardare la integralita' dell'indagine, restando dunque escluso che un simile apprezzamento resti circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla 'notitia criminis' delibata dal pubblico ministero. D'altra parte, se si considera che, ove il giudice avesse ritenuto sufficienti gli elementi raccolti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il relativo epilogo sarebbe stato quello di disporre la formulazione dell'imputazione, e' di tutta evidenza che al medesimo giudice competa anche il potere di invitare il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini nell'ipotesi in cui queste, ai fini delle scelte sull'esercizio o meno dell'azione penale, siano risultate carenti. Cade quindi la censura di violazione dell'art. 112 Cost., formulata, in base alla contraria interpretazione, nei confronti dell'art. 554 cod. proc. pen. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 112 Cost., dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente. Cfr. anche sentt. nn. 409/1990 e 445/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Parma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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