Corte costituzionale
Sentenza n. 477/1993
Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 477
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 477/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:477
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981
- legge n. 432 del 6 agosto 1981
Parametri
Massime
Massima n. 20244
La previsione, nell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, (conv. con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432), della riliquidazione del trattamento pensionistico, in riferimento al trattamento economico risultante dai decreti presidenziali attuativi dei rinnovi contrattuali per il triennio 1979-1981, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979 e non anche per quelli posti in quiescenza anteriormente, non e' censurabile, in riferimento al canone della ragionevolezza, ne' per la mancata considerazione degli effetti retroattivi della disciplina transitoria dettata, in tema di inquadramento del personale, dalla legge 11 luglio 1980 - che secondo il giudice 'a quo' avrebbero imposto l'estensione dei benefici in questione, quanto meno, ai dipendenti che, come il ricorrente, erano ancora in servizio alla data del 1 giugno 1977 - ne' sotto il profilo della piu' generale denuncia di inadeguatezza del trattamento pensionistico. Tra il decreto-legge n. 283 del 1981 e la legge n. 312 del 1980, infatti, non puo' istituirsi alcuna connessione e d'altra parte - come la Corte ha gia' avuto modo di sottolineare - sul raccordo fra pensioni e retribuzioni il legislatore e' gia' intervenuto in via generale, e a fini perequativi, nell'esercizio della sua discrezionalita' e secondo meccanismi che legittimamente tengono conto delle esigenze fondamentali di politica economica e dei limiti delle risorse disponibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26, d.l. 6 giugno 1981, n. 283, conv., con modificazioni, in l. 6 agosto 1981, n. 432). - Sui principi ribaditi riguardo al secondo dei cennati profili, v., da ultimo, S. n. 226/1993. Su altra questione, non ricollegabile a quella oggetto della presente decisione, v. inoltre la pronuncia, richiamata 'ex parte', resa con S. n. 504/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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