Corte costituzionale

Sentenza n. 466/1993

Corte cost., sent. 28 dicembre 1993, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
466/1993
Data di deposito
28 dicembre 1993
Data di decisione
17 dicembre 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:466

Parametri

  • art. 100, comma 2, Costituzione
  • art. 37, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 15, decreto legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 259 del 21 marzo 1958
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992

Massime

Massima n. 20056

La funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e' esercitata dalla Corte dei conti in piena autonomia dagli altri poteri, e trova copertura costituzionale nell'art. 100, comma secondo, Cost., onde la stessa Corte dei conti e' legittimata a proporre conflitto di attribuzione nell'esercizio e a tutela di detta funzione. (Nella specie, viene confermata - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - l'ammissibilita' del conflitto proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in ordine al potere di controllo sugli enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni con prevalente o esclusiva partecipazione statale). - Cfr. O. n. 242/1993.

Massima n. 20068

La trasformazione di un ente pubblico economico in societa' per azioni non implica, di per se sola, l'esclusione del nuovo soggetto societario dal controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12, L. n. 259 del 1958, giacche' - alla stregua dell'interpretazione di quest'ultimo adeguata all'art. 100, comma secondo, Cost. - tale controllo, seppur riferito dalla legge agli enti "pubblici", non perde la sua ragion d'essere fino a quando sussista il prevalente apporto dello Stato al patrimonio dell'ente (in forma di capitale societario) e la gestione finanziaria di esso sia percio' suscettibile di incidere sul bilancio statale. Ne' il suddetto controllo puo' ritenersi tacitamente abrogato dalla normativa sulle "privatizzazioni", o incompatibile con la speciale natura societaria (non esente peraltro da connotazioni di carattere pubblicistico) assunta dai soggetti trasformati. Pertanto, spetta alla Corte dei conti esercitare - nei confronti delle societa' per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L., disposta dall'art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359) - il potere di controllo di cui all'art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali societa'. - Nel senso che il controllo della Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e' collegato al preminente interesse dello Stato ad assoggettare a vigilanza (e, in definitiva, al giudizio del Parlamento) le gestioni finanziarie suscettibili di incidere sul bilancio statale, v. S. n. 35/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Corte dei conti esercitare nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L. disposta dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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