Corte costituzionale

Sentenza n. 465/1993

Corte cost., sent. 28 dicembre 1993, n. 465

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
465/1993
Data di deposito
28 dicembre 1993
Data di decisione
17 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:465

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-ter, comma 6, legge n. 575 del 31 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 20217

L'impugnata disposizione dell'art. 2 ter, sesto comma, delle norme contro la mafia contenute nella legge n. 575 del 1965 e successive modifiche, in base alla quale - secondo l'interpretazione letterale seguita dal giudice rimettente - i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale (nella specie: sorveglianza speciale) possono essere adottati, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione, e' coerente con la incensurabile scelta del legislatore che esclude in via di principio (con le sole eccezioni rappresentate dai commi settimo ed ottavo dello stesso articolo) la possibilita' dell'irrogazione di misure patrimoniali indipendentemente dalle misure di prevenzione personali. Pertanto - a parte le difficolta' che incontrerebbe l'ipotesi di una addizione deteriore nella materia 'de qua' - i lamentati inconvenienti derivanti - dato il maggior tempo richiesto per verificare la consistenza e la legittima provenienza dei beni appartenenti al prevenuto - dal suddetto sbarramento temporale, non possono ritenersi tali da configurare una irragionevolezza rilevante sul piano della costituzionalita'. Il che non toglie pero' - pur dovendosi sottolineare l'esigenza di una risistemazione e di un coordinamento in sede legislativa - che il problema sollevato e' suscettibile di essere affrontato e risolto attraverso la possibile opzione per una interpretazione sistematico-finalistica della normativa, non esclusa espressamente dal dato letterale, che, mentre assume la cessazione della durata della misura personale come termine insuperabile ai fini dell'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale, consente di utilizzare per la irrogazione della confisca il termine piu' lungo fra quello previsto dal terzo comma dell'art. 2 ter (un anno piu' un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione della misura personale). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575). - Su questione sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., nei confronti della medesima norma, v. ord. (di manifesta inammissibilita') n. 721/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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