Corte costituzionale
Sentenza n. 465/1993
Corte cost., sent. 28 dicembre 1993, n. 465
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 465/1993
- Data di deposito
- 28 dicembre 1993
- Data di decisione
- 17 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:465
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-ter, comma 6, legge n. 575 del 31 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 20217
L'impugnata disposizione dell'art. 2 ter, sesto comma, delle norme contro la mafia contenute nella legge n. 575 del 1965 e successive modifiche, in base alla quale - secondo l'interpretazione letterale seguita dal giudice rimettente - i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale (nella specie: sorveglianza speciale) possono essere adottati, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione, e' coerente con la incensurabile scelta del legislatore che esclude in via di principio (con le sole eccezioni rappresentate dai commi settimo ed ottavo dello stesso articolo) la possibilita' dell'irrogazione di misure patrimoniali indipendentemente dalle misure di prevenzione personali. Pertanto - a parte le difficolta' che incontrerebbe l'ipotesi di una addizione deteriore nella materia 'de qua' - i lamentati inconvenienti derivanti - dato il maggior tempo richiesto per verificare la consistenza e la legittima provenienza dei beni appartenenti al prevenuto - dal suddetto sbarramento temporale, non possono ritenersi tali da configurare una irragionevolezza rilevante sul piano della costituzionalita'. Il che non toglie pero' - pur dovendosi sottolineare l'esigenza di una risistemazione e di un coordinamento in sede legislativa - che il problema sollevato e' suscettibile di essere affrontato e risolto attraverso la possibile opzione per una interpretazione sistematico-finalistica della normativa, non esclusa espressamente dal dato letterale, che, mentre assume la cessazione della durata della misura personale come termine insuperabile ai fini dell'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale, consente di utilizzare per la irrogazione della confisca il termine piu' lungo fra quello previsto dal terzo comma dell'art. 2 ter (un anno piu' un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione della misura personale). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575). - Su questione sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., nei confronti della medesima norma, v. ord. (di manifesta inammissibilita') n. 721/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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