Corte costituzionale

Sentenza n. 462/1993

Corte cost., sent. 24 dicembre 1993, n. 462

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
462/1993
Data di deposito
24 dicembre 1993
Data di decisione
16 dicembre 1993
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:462

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20091

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e' configurabile non solo nell'ipotesi in cui i soggetti confliggenti svolgano funzioni costituzionali distinte, ma anche se compartecipino all'esercizio di una medesima funzione costituzionale: percio', anche ipotizzando che la competenza relativa all'autorizzazione a procedere, spettante a ciascuna Camera, e quella del pubblico ministero concorrano allo svolgimento di una funzione costituzionale unitaria (esercizio obbligatorio dell'azione penale), non puo' escludersi l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra i due poteri, sollevato assumendo che l'uno abbia prodotto un'indebita interferenza o un illegittimo impedimento rispetto alla competenza dell'altro. (In base a tali affermazioni, la Corte respinge un'eccezione di inammissiblita' formulata dalla difesa del Senato e conferma l'ammissibilita', sotto il profilo oggettivo, del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi).

Massima n. 20093

Secondo il modello di pluralismo istituzionale stabilito dalla Costituzione, nel quale il principio della separazione dei poteri e' corretto con quello del reciproco "controllo e bilanciamento", l'esercizio di un potere basato sulla Costituzione deve avvenire - pur in mancanza di vincoli o limiti espressamente fissati - in conformita' con la 'ratio' inerente al relativo istituto ed entro i limiti derivanti dalla convivenza con gli altri poteri dello Stato. - V. anche la successiva massima C.

Massima n. 20094

Anche per l'autorizzazione a procedere, quale prevista nell'originaria formulazione dell'art. 68, comma secondo, Cost., il potere valutativo delle Camere non e' arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di 'self-restraint', sicche' non puo' essere considerato come assolutamente insindacabile o di per se' inidoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. (In base a tale assunto, la Corte respinge un'eccezione formulata dalla difesa del Senato e conferma l'ammissibilita', sotto il profilo oggettivo, del conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi).

Massima n. 20095

La Camera di appartenenza del parlamentare nei cui confronti e' richiesta l'autorizzazione a procedere (art. 68, comma secondo, Cost.) e' il solo organo competente ad esercitare tale funzione in via definitiva, in posizione di indipendenza e di totale autonomia, sicche' e' legittimata ad esser parte del conflitto di attribuzione tra poteri sorto in relazione al concreto esercizio della funzione stessa. (Nella specie, viene confermata la legittimazione passiva del Senato nel conflitto sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a seguito del diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi). - in punto di ammissibilita' del medesimo conflitto, v. anche O. n. 264/1993.

Massima n. 20097

Al pubblico ministero - in quanto titolare diretto ed esclusivo delle attivita' di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - deve riconoscersi la qualita' di "potere dello Stato", abilitato a difendere le proprie competenze mediante conflitto di attribuzioni, in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare. A tal fine, la legittimazione processuale spetta all'organo del P.M. le cui attribuzioni si suppongono lese dal diniego, essendo tale organo abilitato a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, e non rilevando, in contrario, ne' i poteri di avocazione e sostituzione affidati al Procuratore generale presso la Corte d'appello (i quali non comportano vincoli gerarchici e sono esterni all'esercizio della funzione), ne' quelli del G.I.P. relativi alla richiesta di archiviazione. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa del Senato, la Corte conferma l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi). - sulla posizione di istituzionale indipendenza del P.M. rispetto a ogni altro potere, v. S. nn. 88/1991, 96/1975, 190/1970; sulla posizione del pretore nell'esercizio di poteri inquirenti, v. S. n. 150/1981, O. nn. 132/1981, 98/1981, 123/1979; per ipotesi in cui e' stata, invece, negata la legittimazione del P.M. a sollevare conflitto fra poteri, v. O. n. 16/1979.

Massima n. 20098

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - e' venuto meno l'interesse delle parti, pur originariamente sussistente, ad ottenere una decisione sul merito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi; pertanto, il suddetto conflitto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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