Corte costituzionale
Sentenza n. 462/1993
Corte cost., sent. 24 dicembre 1993, n. 462
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 462/1993
- Data di deposito
- 24 dicembre 1993
- Data di decisione
- 16 dicembre 1993
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:462
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1913
- art. 68, comma 2, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge n. 3 del 29 ottobre 1993
Massime
Massima n. 20091
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e' configurabile non solo nell'ipotesi in cui i soggetti confliggenti svolgano funzioni costituzionali distinte, ma anche se compartecipino all'esercizio di una medesima funzione costituzionale: percio', anche ipotizzando che la competenza relativa all'autorizzazione a procedere, spettante a ciascuna Camera, e quella del pubblico ministero concorrano allo svolgimento di una funzione costituzionale unitaria (esercizio obbligatorio dell'azione penale), non puo' escludersi l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra i due poteri, sollevato assumendo che l'uno abbia prodotto un'indebita interferenza o un illegittimo impedimento rispetto alla competenza dell'altro. (In base a tali affermazioni, la Corte respinge un'eccezione di inammissiblita' formulata dalla difesa del Senato e conferma l'ammissibilita', sotto il profilo oggettivo, del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi).
Massima n. 20093
Secondo il modello di pluralismo istituzionale stabilito dalla Costituzione, nel quale il principio della separazione dei poteri e' corretto con quello del reciproco "controllo e bilanciamento", l'esercizio di un potere basato sulla Costituzione deve avvenire - pur in mancanza di vincoli o limiti espressamente fissati - in conformita' con la 'ratio' inerente al relativo istituto ed entro i limiti derivanti dalla convivenza con gli altri poteri dello Stato. - V. anche la successiva massima C.
Massima n. 20094
Anche per l'autorizzazione a procedere, quale prevista nell'originaria formulazione dell'art. 68, comma secondo, Cost., il potere valutativo delle Camere non e' arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di 'self-restraint', sicche' non puo' essere considerato come assolutamente insindacabile o di per se' inidoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. (In base a tale assunto, la Corte respinge un'eccezione formulata dalla difesa del Senato e conferma l'ammissibilita', sotto il profilo oggettivo, del conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi).
Massima n. 20095
La Camera di appartenenza del parlamentare nei cui confronti e' richiesta l'autorizzazione a procedere (art. 68, comma secondo, Cost.) e' il solo organo competente ad esercitare tale funzione in via definitiva, in posizione di indipendenza e di totale autonomia, sicche' e' legittimata ad esser parte del conflitto di attribuzione tra poteri sorto in relazione al concreto esercizio della funzione stessa. (Nella specie, viene confermata la legittimazione passiva del Senato nel conflitto sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a seguito del diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi). - in punto di ammissibilita' del medesimo conflitto, v. anche O. n. 264/1993.
Massima n. 20097
Al pubblico ministero - in quanto titolare diretto ed esclusivo delle attivita' di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - deve riconoscersi la qualita' di "potere dello Stato", abilitato a difendere le proprie competenze mediante conflitto di attribuzioni, in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare. A tal fine, la legittimazione processuale spetta all'organo del P.M. le cui attribuzioni si suppongono lese dal diniego, essendo tale organo abilitato a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, e non rilevando, in contrario, ne' i poteri di avocazione e sostituzione affidati al Procuratore generale presso la Corte d'appello (i quali non comportano vincoli gerarchici e sono esterni all'esercizio della funzione), ne' quelli del G.I.P. relativi alla richiesta di archiviazione. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa del Senato, la Corte conferma l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi). - sulla posizione di istituzionale indipendenza del P.M. rispetto a ogni altro potere, v. S. nn. 88/1991, 96/1975, 190/1970; sulla posizione del pretore nell'esercizio di poteri inquirenti, v. S. n. 150/1981, O. nn. 132/1981, 98/1981, 123/1979; per ipotesi in cui e' stata, invece, negata la legittimazione del P.M. a sollevare conflitto fra poteri, v. O. n. 16/1979.
Massima n. 20098
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - e' venuto meno l'interesse delle parti, pur originariamente sussistente, ad ottenere una decisione sul merito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi; pertanto, il suddetto conflitto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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