Corte costituzionale

Sentenza n. 460/1993

Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 460

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
460/1993
Data di deposito
23 dicembre 1993
Data di decisione
15 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:460

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 50 del 19 febbraio 1991
  • art. 3, legge n. 50 del 19 febbraio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20195

La mancata estensione ai farmacisti dirigenti del diritto ad essere trattenuti in servizio per il numero di anni necessario per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di eta' - reintrodotto dalla legge n. 50 del 1991 solo per i primari ospedalieri di ruolo - non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. Come la Corte ha piu' volte affermato, infatti, non e' dato rinvenire nell'ordinamento una garanzia generale che contempli per tutti i pubblici dipendenti il riconoscimento di tale beneficio, ma solo specifiche deroghe, a favore di determinate categorie, disposte in virtu' di discrezionale apprezzamento del legislatore; ne', nel caso, vale a fondare una aspettativa di eguale trattamento privilegiato in favore dei farmacisti - che dal punto di vista della tipica professionalita', delle competenze e delle responsabilita' non possono identificarsi con i primari ospedalieri - il fatto che essi godessero, nell'ambito della legge n. 336 del 1964 e del d.l. n. 402 del 1982, di pari considerazione accanto ai primari ospedalieri, giacche' anche questa fu una normativa derogatoria, superata dalla reintroduzione, per detti dipendenti sanitari (v. art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979) del principio del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 'in parte qua'). - Nello stesso senso, su analoghe questioni riguardanti il personale sanitario, ordd. nn. 320/1992 e 193/1992 e in precedenza, riguardo, particolarmente, alle su citate leggi del 1964 e del 1982, sent. n. 134/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze