Corte costituzionale
Sentenza n. 460/1993
Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 460
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 460/1993
- Data di deposito
- 23 dicembre 1993
- Data di decisione
- 15 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:460
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 50 del 19 febbraio 1991
- art. 3, legge n. 50 del 19 febbraio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20195
La mancata estensione ai farmacisti dirigenti del diritto ad essere trattenuti in servizio per il numero di anni necessario per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di eta' - reintrodotto dalla legge n. 50 del 1991 solo per i primari ospedalieri di ruolo - non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. Come la Corte ha piu' volte affermato, infatti, non e' dato rinvenire nell'ordinamento una garanzia generale che contempli per tutti i pubblici dipendenti il riconoscimento di tale beneficio, ma solo specifiche deroghe, a favore di determinate categorie, disposte in virtu' di discrezionale apprezzamento del legislatore; ne', nel caso, vale a fondare una aspettativa di eguale trattamento privilegiato in favore dei farmacisti - che dal punto di vista della tipica professionalita', delle competenze e delle responsabilita' non possono identificarsi con i primari ospedalieri - il fatto che essi godessero, nell'ambito della legge n. 336 del 1964 e del d.l. n. 402 del 1982, di pari considerazione accanto ai primari ospedalieri, giacche' anche questa fu una normativa derogatoria, superata dalla reintroduzione, per detti dipendenti sanitari (v. art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979) del principio del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 'in parte qua'). - Nello stesso senso, su analoghe questioni riguardanti il personale sanitario, ordd. nn. 320/1992 e 193/1992 e in precedenza, riguardo, particolarmente, alle su citate leggi del 1964 e del 1982, sent. n. 134/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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