Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, legge n. 7 del 9 gennaio 1963
- art. 1, comma 5, legge del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 19184
L'art. 1, l. n. 7 del 1963, riducendo tassativamente ai tre casi indicati nell'art. 3, secondo comma, l. n. 860 del 1950, la facolta' del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice sposata da non piu' di un anno non e' stato effettuato a causa del matrimonio, ha sopravanzato la finalita' perseguita dall'originario disegno di legge (contrastare la prassi dei licenziamenti di lavoratrici per causa di matrimonio) e ha assunto, oltre al valore di provvedimento repressivo di un'ipotesi di licenziamento (individuale) illecito, anche quello positivo di provvedimento promozionale del matrimonio stesso e della famiglia legittima (artt. 2, 4, 35, 37, 41, secondo comma, 29 e 31 Cost.). In relazione alla sospensione del potere di recesso prevista in capo al datore, la condizione di tale lavoratrice, e' quindi analoga a quella della dipendente in comporto per maternita', con la conseguenza che essa, nel periodo di tempo definito dal predetto art. 1, terzo comma, l. n. 7 del 1963, non puo' essere colpita da licenziamento individuale se non negli indicati limiti, ne' assoggettata alle procedure di messa in mobilita' o di licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla l. n. 223 del 1991. - Cfr. S. n. 61/1991.
Massima n. 19185
La scelta del legislatore di coordinare la legge n. 7 del 1963 sia con la politica di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti sia con la politica di favore per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia legittima, non puo' essere commisurata ai criteri di selezione dei lavoratori da collocare in mobilita' o da licenziare per riduzione del personale, specificati nell'art. 5, l. n. 223 del 1991, in quanto tale norma si riferisce ai lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un divieto di licenziamento. Non puo' quindi lamentarsi al riguardo che la stabilita' del posto di lavoro garantita alle lavoratrici sposate da non piu' di un anno dall'art. 1 della citata l. n. 7 del 1963 (v. massima A) sia lesiva del principio di eguaglianza in relazione alla posizione di altre lavoratrici sposate da piu' di un anno o di altri lavoratori con maggior anzianita' aziendale e/o con carichi di famiglia piu' pesanti, assoggettabili invece, ai sensi e secondo i criteri stabiliti dalla predetta l. n. 223 del 1991, alle previste procedure di licenziamento. (Non fondatezza - in riferimento, sotto l'anzidetto profilo, all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facolta' del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice e' stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3, l. 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilita' previste dalla l. n. 223 del 1991 e secondo i criteri ivi determinati).
Massima n. 19186
Il criterio di ragionevolezza, quando sia disgiunto dal riferimento a un "tertium comparationis", puo' trovare ingresso nei giudizi di legittimita' costituzionale solo se l'irrazionalita' o iniquita' delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile. - V., da ultimo, sent. n. 81/1992.
Massima n. 19188
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la disciplina relativa al divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio di cui all'art. 1, l. n. 7 del 1963 (v. massima A), configuri una eccessiva tutela del diritto al matrimonio e alla creazione di una famiglia. Tale norma infatti, sottintende non soltanto un interesse individuale (nella forma di un diritto fondamentale), ma altresi' l'interesse pubblico, tutelato dall'art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia legittima fondata sul matrimonio, e pone un limite ben definito di durata entro cui e' contenuto il divieto stesso e pertanto, non comportando conseguenze manifestamente irrazionali o inique (v. massima C), non vulnera il principio di ragionevolezza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 9 gennaio 1963, n. 7).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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